E ora straordinario obbligatorio

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di Marco Nobilio, ItaliaOggi, 16.1.2018

– La proposta dell’Aran ai sindacati. No al ripristino delle relazioni ante Brunetta.

– Meno diritti, più doveri e, in alcuni casi, senza retribuzione. È quanto emerge dalla proposta avanzata dall’Aran la settimana scorsa ai sindacati nel corso della contrattazione della parte normativa del nuovo contratto del comparto scuola, Afam (accademie, conservatori e istituti per le industrie artistiche), università e ricerca.

Il testo, che ItaliaOggi ha detto, è all’esame del tavolo negoziale, tuttora in corso all’Aran, e presenta una serie di criticità soprattutto per quanto riguarda i docenti della scuola statale.

La trattativa è in stallo, l’Aran attende l’integrazione dell’atto di indirizzo (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso) che, predisposta dalla ministra dell’istruzione Valeria Fedeli, è ancora all’esame del ministero dell’economia in particolare per quanto riguarda la redistribuzione delle risorse per gli 85 euro di aumento medio.

E intanto l’agenzia governativa per la contrattazione nel pubblico impiego, in attesa di «lumi» politici, ieri non ha neanche dato il via libera alla trattativa sulle relazioni sindacali: i sindacati avevano chiesto di ripristinare la situazione ante Brunetta. L’Aran ha controproposto di discutere delle altre parti, salvo quelle economiche però. Alla fine, le trattative sono state rinviate a domani, si riparte proprio dalle relazioni sindacali. Resta nel frattempo sempre valida l’indicazione a chiudere entro la settimana, in modo da rendere disponbili gli auemnti già con il prossimo cedolino di febbraio.

Straordinario obbligatorio. Il comma 2 dell’articolo riguardante le attività di insegnamento, a pagina 42 del testo che reca la proposta, prevede che il docente sia tenuto a svolgere le attività previste dal piano annuale delle attività adottato dal dirigente scolastico. Lo svolgimento avverrà sulla base di incarichi che saranno assegnati ai docenti dal dirigente scolastico in forma scritta. E l’atto di conferimento potrà prevedere anche attività aggiuntive. Se la clausola sarà approvata in questi termini, lo straordinario diventerà obbligatorio. Perché essendo espressamente previsto dal contratto, diventerà elemento essenziale dello stesso (si veda la sentenza della Corte di giustizia europea, quinta sezione dell’8 febbraio 2001, C-350/99). E siccome la nuova clausola non prevede la stipula di un’integrazione al contratto individuale di lavoro, all’atto del conferimento dell’incarico, i docenti non saranno in grado di conoscere l’entità della retribuzione aggiuntiva e la durata della prestazione.

La proposta, peraltro, sembrerebbe collidere con quanto previsto dall’articolo e 2, comma 2, del dlgs 165/2001, il quale prevede che l’attribuzione di trattamenti economici possa avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o alle condizioni previste mediante contratti individuali. Pertanto, in assenza di disposizioni che definiscano l’entità degli oneri e della relativa retribuzione collegandoli alla capienza del fondo di istituto, il rischio che si corre e che i docenti siano costretti a lavorare gratis oppure con compensi di molto inferiori ai minimi, come spesso già succede. La clausola, peraltro, potrebbe risultare nulla. Perché il codice civile sanzione con l’invalidità la rinuncia alla retribuzione o le transazioni su retribuzioni inferiori ai minimi (si veda l’articolo 2113 del codice civile). In ciò applicando il principio di proporzionalità della retribuzione previsto dall’articolo 36 della Costituzione.

Formazione obbligatoria. I commi 124 e 125 dell’articolo 1 della legge 107/2015 prevedono l’obbligatorietà della formazione per i docenti che va svolta «in servizio» e cioè durante l’orario di lavoro. Per orario di lavoro si intende «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni» così come previsto dall’articolo 2 della direttiva europea 88/2003. E secondo la giurisprudenza (Tribunale di Verona, sentenza 46/11) la formazione andrebbe retribuita applicando i minimi contrattuali previsti per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Questo orientamento, però, non è stato applicato dall’Aran, che ha proposto di qualificare le attività di formazione come mero adempimento dovuto non retribuito come, per esempio, la correzione dei compiti. Anche in questo caso, se la clausola dovesse essere accettata dai sindacati, potrebbe risultare nulla.

Consigli di classe e collegi. Il testo della proposta Aran prevede, inoltre, che le riunioni dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (più tutte le altre attività funzionali all’insegnamento di natura collegiale) dovranno rientrare in un unico pacchetto fino a un massimo di 80 ore obbligatorie. La ratio sembrerebbe quella di evitare il più possibile lo sforamento del monte ore che determinerebbe il diritto al compenso accessorio.

La proposta è svantaggiosa per i docenti che hanno poche classi (e che partecipano a poche riunioni dei consigli di classe). Che potrebbero essere costretti a rinunciare a diverse ore di straordinario per le riunioni dei collegi, sempre più frequenti, e che attualmente dovrebbero rientrare in un monte ore di massimo 40 ore annue. Ma potrebbe risultare vantaggiosa per i docenti che hanno molte classi. Che partecipando a molte riunioni dei consigli di classe potrebbero maturare più agevolmente lo straordinario per le ore in più dovute alle riunioni dei collegi, che, secondo la proposta Aran, dovrebbero sommarsi a quelle delle riunioni dei consigli di classe.

Contestualmente prevede che il piano annuale delle attività non debba più essere deliberato dal collegio dei docenti, facendolo rientrare nella competenza esclusiva del dirigente scolastico, che potrebbe anche modificarlo nel corso dell’anno scolastico. La competenza esclusiva del dirigente scolastico in materia di disposizione del piano annuale delle attività rischia, peraltro, di aumentare il rischio per i dirigenti di incorrere in azioni di rivalsa da parte della Corte dei conti in caso di sforamento del budget per lo straordinario.

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E ora straordinario obbligatorio ultima modifica: 2018-01-16T14:33:10+01:00 da
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