Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 29.10.2015.
Sono in arrivo per i primi di dicembre 2015 ben 55 mila posti da destinare alle scuole come organico potenziato.
Per essere precisi i posti dell’organico potenziato sarebbero dovuti essere complessivamente 55.258 come disposto dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015, ma a quanto è dato sapere i posti richiesti dalle scuole sono 54904.
La parte più consistente dell’ organico potenziato andrà alle scuole secondarie di secondo grado con oltre 23 mila posti, poi poco più di 18 mila alla scuola primaria e poco più di 7 mila alle scuole secondarie di primo grado. Completa il piano di assegnazione di posti un contingente di 6 mila e 500 docenti di sostegno.
Quindi per dicembre 2015 arriveranno nelle nostre scuole quasi 55 mila docenti, una media di 6 o 7 docenti per scuola.
Ci saranno le scuole che potranno contare anche 8 docenti in organico potenziato e quelle a cui ne toccheranno solo 3, infatti il numero massimo di posti per scuola è 8 e quello minimo è 3. Ma una domanda a cui ci piacerebbe avere risposta è: “se il docente assunto in organico potenziato si dovesse ammalare o dovesse prendere un periodo di congedo, sarà possibile sostituirlo?”.
Questa è una domanda che potrebbe avere una risposta negativa, infatti pare, per quanto è scritto nella legge 107/2015, che i docenti assegnati in organico potenziato non potranno essere sostituiti con un supplente. Se leggiamo attentamente il comma 95 dell’art.1 della legge 107/2015, troviamo scritto quanto segue: “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria”.
Per queste righe scritte nel comma 95, sembrerebbe che il dirigente scolastico non possa ricoprire questi posti, qualora il docente titolare si dovesse ammalare, con una supplenza breve e saltuaria individuando il supplente dalle graduatorie d’Istituto.
Per cui nei posti in organico potenziato non sarà possibile chiamare il supplente, cosa che invece sarà possibile fare per i posti in organico di diritto. Quindi se il docente dell’organico potenziato si dovesse ammalare, metterà la scuola doppiamente in difficoltà. Infatti essendo assente non potrà fare le supplenze ai sensi del comma 85 della legge 107 e allo stesso tempo non potrà essere sostituito da un supplente.
Ci piacerebbe sapere dal Miur se questa interpretazione delle legge che stiamo dando è corretta o se invece sarà possibile, per i dirigenti scolastici, chiamare il supplente del docente in organico potenziato. Attendiamo una bella FaQ del Miur su quello che potrebbe essere un problema imprevisto.