di Nicola Colapinto, PensioniOggi, 12.10.2019
– Il Miur pubblica il documento sulla presentazione delle istanze di cessazione dal servizio per i docenti ed il personale scolastico per il 2020.
Il personale docente ed educativo, amministrativo ed ausiliario della scuola avrà tempo sino al 30 dicembre 2019 per presentare istanza di cessazione dal servizio e andare in pensione, pertanto, dal 1° settembre 2020. Lo comunica la nota prot. 50487/2019 diffusa ieri dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del DM 1124 del 6.12.2019. Il documento illustra, come ogni anno, i requisiti anagrafici e contributivi che consentono al personale dirigente, docente, educativo ed Ata di presentare domanda volontaria di cessazione dal servizio o che sarà collocato a riposo d’ufficio da parte dell’amministrazione pubblica con effetto dal prossimo 1° settembre. Vediamo dunque nel dettaglio le categorie interessate.
Cessazioni a domanda
Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2020. Questi requisiti possono essere raggiunti cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie tra cui anche le casse professionali ai sensi della legge 232/2016. Per effetto del DL 4/2019 può presentare domanda di cessazione anche il personale che rispetta i requisiti per la cd. quota 100: 62 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020 (il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando la contribuzione non coincidente temporalmente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ma non, per questa prestazione, quella presente nelle casse professionali).
Chi ha svolto un’attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci ed ha perfezionato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2020 può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio se raggiunge 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2020 godendo in tal caso del beneficio della sospensione dell’ultimo adeguamento alla speranza di vita (scattato il 1° gennaio 2019, cinque mesi) ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Rientrano in questa categoria, in particolare, gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido (professione inclusa tra le cd. attività gravose). Si rammenta, tuttavia, che per godere di tale beneficio il personale deve presentare un’apposita istanza assieme alla domanda di pensione all’Inps al fine di accertare il possesso dei requisiti prescritti.
In applicazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 come modificato dal DL 4/2019 il personale femminile che fa valere una età anagrafica non inferiore a 58 anni e una anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni entro il 31 Dicembre 2018 può parimenti produrre domanda di cessazione dal servizio a condizione di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna).
L’istanza di cessazione deve essere prodotta, entro il 30 dicembre 2019, esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line” (al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea). Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Entro la medesima data e con le medesime modalità si può revocare la domanda presentata.
Scivoli di cui alla legge 205/2017
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, a seconda dei casi) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi), potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS (quindi anche dopo il 30 dicembre 2019), presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.
Cessazioni d’ufficio
Essendo venuta meno dal 2014 la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, il personale che ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2020 in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata – cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini – sarà collocato in pensione d’ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, ai sensi dell’articolo 14, co.6 del DL 4/2019, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per la quota 100). In caso contrario la risoluzione d’ufficio scatta a 67 anni se raggiunti entro il 31 agosto 2020qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi (66 anni e 7 mesi di età unitamente a 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2020 per il personale che rientra nella categoria delle attività gravose).
Da segnalare, correttamente, che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2020, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l’amministrazione valuti l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni di età potrà essere attivato solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 71 anni oppure ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 (si tratta del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera). Tale personale per restare in servizio oltre il 1° settembre 2020 deve presentare domanda di trattenimento in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.
Trasformazione in Part-Time
Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro atempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part – time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Personale dirigente
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolasticiresta al 28 Febbraio 2020 come dispone l’articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.
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Ecco i docenti che andranno in pensione il 1° settembre 2020 ultima modifica: 2019-12-14T05:46:59+01:00 da