Ecco tutte le FAQ del Miur sul Tfa sostegno

di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 14.4.2019

– La prova preselettiva del TFA sostegno sta per partire in tutte le università abilitate ad impartire il corso. Il Miur ha pubblicato le FAQ che erano state richieste dai sindacati per chiarire tutti i dubbi riguardanti i titoli di accesso. Elenchiamo di seguito tutti i casi esplicitati dall’amministrazione di Viale Trastevere.

ITP

Per poter partecipare al TFA sostegno il titolo di accesso è il diploma indicato come idoneo per classi indicate nella tabella b del DPR19/2016 e successive modifiche. Questo è valido fino al 2024/25. Nel caso in cui sorgessero dei dubbi sulla validità di un requisito di ammissione, l’amministrazione di Viale Trastevere consiglia di ammettere comunque l’aspirante allo svolgimento del test preselettivo. In pratica si tratta di usare l’accortezza di dover ripetere i test nel caso in cui ci fosse qualche ricorso. Ovviamente i requisiti devono essere sempre soggetti ad una verifica.

Annualità di servizio e compatibilità con altri corsi

Uno dei chiarimenti fondamentali è costituito dal grado di scuola per il quale occorre avere tre annualità di servizio. Possono essere state svolte anche su gradi diversi. La frequenza del corso di specializzazione sostegno è comunque incompatibile con qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di CFU nello stesso anno accademico.

Esonero dalle prove preselettive

I candidati con disabilità grave sono esonerati dalla prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alla prova scritta. Nella graduatoria finale alla preselettiva (non svolta dai candidati con disabilità grave) sarà assegnato il massimo del punteggio.

Ammissione in sovrannumero

Si possono verificare tre circostanze nelle quali i candidati potranno essere ammessi in sovrannumero. Il Ministero chiarisce quali sono le tipologie di docenti che ne potranno beneficiare.

La prima tipologia è costituita da coloro che hanno sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non siano iscritti al percorso.

La seconda tipologia è costituita da quelli che sono risultati vincitori di più procedure e hanno esercitato le relative opzioni.

Infine ci sono quelli che sono risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non posizione utile.

Le assenze consentite

L’ultimo chiarimento riguarda le eventuali assenze si rendessero necessarie durante la frequenza del corso. Si trova nell’art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92, alla parte in cui viene risposto che

• le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività, predisposte dal titolare dell’insegnamento;

• per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

la Nota originale miur con tutte le Faq per l’accesso al TFA SOSTEGNO

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Ecco tutte le FAQ del Miur sul Tfa sostegno ultima modifica: 2019-04-14T17:20:17+02:00 da
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