Esame di Stato, le troppe incognite che il Miur non risolve

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di Silvia Ballabio,  il Sussidiario, 13.3.2019

– E’ stata pubblicata l’ordinanza ministeriale che dovrebbe disciplinare lo svolgimento del prossimo esame di Stato. Sarà davvero così? Lecito dubitarne, ecco perché.

L’ordinanza ministeriale n. 205relativa all’esame conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, di recente pubblicazione, indica come sempre quello che prima verrà fatto dal consiglio di classe, nella creazione del documento il cui valore orientativo appare non sminuito ma accentuato dalla nuova forma dell’esame, e in seconda battuta quello che faranno la commissione di esame e infine il candidato stesso. Il tutto in un distinguo fra ciò che si deve e ciò che si può fare per quanto riguarda l’operato del consiglio di classe.

Fra le sue nuove prerogative è confermata la possibilità di ammettere, con adeguata motivazione, anche un candidato che presenti una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, una soluzione che sa molto di stratagemma per “l’emersione del sommerso”. Ci sarà la gara a chi vorrà ammettere le debolezze di un candidato, oppure al contrario si cercherà di nasconderle, il tutto nel solito sapiente gioco di individuare quale sia la strategia migliore nella gestione dell’esame?

Altra piccola innovazione è l’obbligo di indicare nell’albo della scuola non solo la condizione di “ammesso” ma anche i voti di ammissione, procedura che porterebbe ad esporre quindi anche l’eventuale valutazione negativa per una disciplina o gruppo di discipline che il consiglio abbia deliberato e motivato pur in presenza di ammissione. Si tratta di una disposizione del tutto incoerente con quella che prevede, in caso di sospensione di giudizio, di non indicare all’albo le valutazioni: una incoerenza motivata dalla necessità di rendere trasparente gli atti del consiglio di classe? Ma a che pro, visto che la commissione di esame avrà a disposizione iI verbale di ammissione all’esame?

Compare inoltre nella ordinanza l’esplicita indicazione che è possibile allegare all’esame di Stato esempi di prove svolte in preparazione, indicazione che sembrerebbe aver perso ogni valore vista la presenza, per la prima volta, di due simulazioni per prima e seconda prova. Che si tratti di una possibilità per il consiglio di classe di documentare iniziative quale la simulazione di colloquio, il vero pezzo forte dell’ordinanza, e che è stato descritto nel decreto ministeriale del 18 gennaio 2019, nonché di presentare i descrittori di livello che si sono utilizzati per l’utilizzo delle griglie di valutazione predisposte dal ministero? I consigli di classe si possono quindi orientare a “personalizzare” non certo le prove scritte, ma sicuramente la loro valutazione, un’altra operazione di emersione del sommerso, vista la disparità di comportamenti degli istituti nella redazione del suddetto documento?

E’ invece esplicita l’indicazione relativa  a “cittadinanza e Costituzione”, in più a quanto previsto già per il Clil: il documento del consiglio di classe dovrà indicare quanto svolto relativamente a queste due  aree, delle quali la seconda, come da tradizione vista la persistente carenza di docenti abilitati all’insegnamento Clil, sarà poi oggetto di colloquio solo se in commissione sarà presente il commissario interno, cioè chi ha somministrato i moduli Clil, mentre per cittadinanza e Costituzione la ricaduta sarà legata al colloquio individuale dello studente.

Il vero e nuovo (almeno per questa forma di esame) incarico affidato al consiglio di classe sarà quello di stendere il documento in modo che possa realizzarsi quanto segue:

“Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida”.

L’indicazione dei “nodi concettuali” principali come ciò verso cui il colloquio dovrà orientarsi, a partire dallo “spunto” iniziale, obbligherà i consigli a un’ampia e profonda riflessione sulla natura multidisciplinare delle discipline insegnate e degli insegnamenti effettivamente impartiti, nella direzione da sempre agognata di una verifica in sede di colloquio delle competenze e capacità critiche del candidato (la sua “maturità”), o si trasformerà in qualcosa di meno reale e di  più burocratico?

Queste le principali novità per il consiglio di classe, mentre alla commissione spetta l’onore e l’onere di sbrogliare, sempre attenendosi alle indicazioni dell’ordinanza, la matassa delle prove scritte e soprattutto del colloquio. Per le prove scritte la commissione stabilirà, come d’altronde ha sempre fatto, come correggere e valutare, certamente a partire dalle griglie nazionali, certamente a partire dai descrittori di livello relative agli indicatori presenti nelle due griglie ministeriali per prima e seconda prova. Riemergeranno dalle borse dei commissari griglie di antica tradizione, opportunamente modificate per adattarsi alle griglie del ministero, nonché agli (eventualmente) presenti indicatori di livello allegati al documento del consiglio di classe?

La commissione darà certamente il suo massimo quando dovrà approntare le buste rischiatutto, in base sempre a quanto predisposto dal consiglio di classe, trovando, sulla base anche dei futuri suggerimenti che il ministero ha promesso per il colloquio come per le due prove scritte, “spunti” di avvio del colloquio basati sulla pura casualità. Ovviamente dovrà rinunciare, se non dopo aver avviato in base al puro caso, il colloquio, alla possibilità di personalizzarlo, avvalendosi della collaborazione fra docenti esterni ed interni, questi ultimi potenzialmente capaci di indicare come condurre il colloquio ai colleghi, in presenza ad esempio di candidati segnalati per difficoltà emotive, corredate o no da Bes? E che dire del candidato con certificazione Dsa che casualmente pescherà come spunto per lui proprio quel tipo di materiale che, viste le due difficoltà, lo metterebbe più in difficoltà? La commissione liquiderà lo spunto come puro pretesto?

Questo in totale ottemperanza alle sagge indicazioni dell’ordinanza, che parla di “trasparenza” ed “equità’” delle operazioni, con numero di buste superiori di due al numero dei candidati, e che conclude – e non si può non notare l’ironia amara delle parole del legislatore – sottolineando che anche l’ultimo candidato avrà la possibilità della “scelta”.

Ed eccoci infine al candidato che “sceglie” la busta, raccatta lo spunto e poi viene sentito dalla commissione in tutte le discipline (l’indicazione dell’ordinanza è chiara in merito), espone il suo percorso di Asl, ora ridenominato in modo da apparire funzionale alle sue scelte di studio o lavoro future (il tutto  per andare ad allinearsi con la domanda di chiusura da sempre presente nel colloquio “cosa farai poi?”) e viene interrogato su “cittadinanza e Costituzione”.

In che ordine? Con che pesi? Alla commissione l’ardua sentenza.

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Esame di Stato, le troppe incognite che il Miur non risolve ultima modifica: 2019-03-13T06:20:46+01:00 da
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