Obiettivo scuola, 8.2.2022.
Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) si è pronunciato sulle bozze di ordinanza ministeriale riguardanti gli esami di Stato del I e del II ciclo.
In premessa, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rileva che la richiesta di parere sullo schema di ordinanza del Ministro dell’Istruzione concernente gli “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” avviene dopo che la sintesi di quanto previsto dallo stesso schema di ordinanza è stata divulgata attraverso la stampa e i canali comunicativi social del Ministero dell’Istruzione.
Tale procedura depotenzia, anche agli occhi del mondo della scuola e dell’opinione pubblica, il ruolo consultivo di questo organo istituzionale, in quanto i provvedimenti oggetto di parere sono diffusi prescindendo da eventuali proposte di modifica e suggerimenti. Il CSPI auspica pertanto che i modi e i tempi delle comunicazioni ministeriali siano coerenti con il lavoro dell’organismo tenuto ad esprimere pareri che tendono a supportare il Ministero nell’esercizio delle sue funzioni.
PARERE SULL’ORDINANZA ESAMI DI STATO I GRADO
In merito all’ordinanza del I ciclo:
- il CSPI accoglie favorevolmente l’effettuazione dell’esame di Stato del primo ciclo di istruzione in presenza, segno del bisogno di ritrovare una normalità dopo due anni segnati dall’emergenza sanitaria. Gli alunni delle nostre scuole hanno bisogno di un
aumento delle situazioni di educazione/apprendimento in presenza, compreso l’esame di Stato che rappresenta un momento importante di passaggio tra il primo e il secondo ciclo. - Il CSPI tuttavia rileva che la presente ordinanza non sembra tenere conto delle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali degli alunni della classe terza della scuola secondaria di I grado, che da marzo 2020 hanno visto un’alternanza tra didattica a distanza e didattica in presenza con problematiche eterogenee a livello nazionale.
L’ordinanza definisce una forma di espletamento dell’esame di fine primo ciclo che si avvicina a quanto previsto dal DM 741/2017, prevedendo:
- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento; - una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- un colloquio nel corso del quale è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle
competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.
È evidente che la situazione emergenziale da Covid-19 ha rallentato gli apprendimenti di alcuni alunni, soprattutto di quelli più fragili, con bisogni educativi speciali e stranieri, per i quali la mancata frequenza di ambienti strutturalmente organizzati per l’apprendimento e per l’inclusione ha necessariamente avuto un impatto non sempre positivo, a causa di scarse e inadeguate strumentazioni informatiche e soprattutto di carenza della necessaria immersione nel mondo scolastico.
Il CSPI, pertanto, ritiene necessario porre particolare attenzione alle esigenze degli studenti con Bisogni Educativi Speciali che nel periodo di emergenza sanitaria hanno vissuto maggiori difficoltà, oltre che nell’inclusione sociale, anche in relazione allo svolgimento del percorso scolastico.
Il CSPI, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene opportuno prevedere una prova sostitutiva delle suddette prove che tenga a riferimento il profilo finale dello studente secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo”, così come è accaduto lo scorso anno, possa consentire di valorizzare il percorso scolastico di tutti e di ciascuno, facendo emergere le esperienze vissute e le competenze acquisite.
Il CSPI auspica, infine, una modifica del modello delle “certificazione delle competenze” previste dal DM 742/2017, in quanto il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il 22 maggio 2018 una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione.
PARERE SULL’ORDINANZA ESAMI DI STATO II GRADO
Per quanto riguarda l’ordinanza relativa al secondo ciclo d’istruzione:
- In riferimento alla prima prova scritta d’Italiano il CSPI sottolinea come lo sviluppo e l’apprendimento della lingua siano processi che investono la persona fin dalla prima infanzia e ne segnano lo sviluppo lungo tutto il corso della vita. Pensieri, emozioni, passioni, valori vivono nelle forme che assumono attraverso la lingua scritta e parlata. Scrivere, ancor più, sottende riflessione, rielaborazione, adattamento e cura dei pensieri in ragione dei diversi contesti comunicativi. Non si tratta soltanto di una verifica finale, ma di coltivare e mantenere nei ragazzi la capacità di argomentare e di scrivere intorno a un pensiero. Tuttavia, a livello nazionale, il tempo-scuola non è stato omogeneo in questi anni di pandemia; pertanto, non tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno potuto affrontare le diverse tipologie testuali previste dalla normativa vigente.
- In tal senso, il CSPI raccomanda che nella predisposizione delle tracce relative alle diverse tipologie testuali siano individuate le tematiche che meglio possano interpretare le attività svolte in questi ultimi tre anni.
- Rispetto al ripristino della prova scritta di indirizzo, il CSPI, condividendo «la necessità di stabilire modalità di espletamento dell’esame di Stato che tengano conto dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle modalità di svolgimento dell’attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata», richiamata nella premessa del provvedimento in esame, rileva che la prova non avendo carattere nazionale non garantisce uniformità nella verifica dei livelli di apprendimento raggiunti. Il CSPI, pertanto, ritiene che debba essere posta la dovuta attenzione alle seguenti criticità.
- Difformità delle prove e dei risultati tra le diverse aree geografiche, tra le scuole e tra le classi della stessa scuola a causa del diverso livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento delle discipline caratterizzanti gli indirizzi nel corso del triennio e della discontinuità e dell’attività didattica.
- Assenza di indicazioni che possano garantire la collegialità nella formulazione della prova almeno a livello d’Istituto, ad esempio prevedendo il coinvolgimento del dipartimento disciplinare, anche per predisporre una terna di prove da cui sorteggiare la stessa traccia per le sottocommissioni operanti nello stesso Istituto.
- Mancata corrispondenza tra i quadri di riferimento allegati al DM 769/2018, richiamati nell’art. 20, comma 2, del presente testo in esame e relativi allegati B/1, B/2 e B/3 che individuano una sola tra le discipline d’indirizzo, incoerente anche con la previsione che sia un solo docente a preparare la prova.
- Rischio che la prova di indirizzo, elaborata dal docente della disciplina, diventi una semplice riproposizione di fatto di una prova analoga ad altre effettuate nel corso dell’anno.
- Rischio che nei fatti la predisposizione e la valutazione della prima e della seconda prova scritta siano affidate allo stesso commissario, come potrebbe avvenire nel Liceo Classico in caso di affidamento allo stesso docente di Lettere e Lingua e Letteratura Latina.
- Il CSPI nell’esprimere condivisione per il ripristino della prima prova scritta chiede, altresì, di risolvere le criticità sopra evidenziate relative alla predisposizione e allo svolgimento della seconda prova, individuando altre modalità e altri strumenti che consentano di accertare i livelli raggiunti nelle discipline d’indirizzo coerenti con il percorso effettivamente svolto dagli studenti nelle diverse situazioni, senza dover far ricorso necessariamente alla prevista seconda prova scritta.
- Chiede, per evitare contenzioso, conflitti e difformità sul territorio nazionale, che venga chiarito in quali siano i casi in cui è possibile effettuare il colloquio in videoconferenza e in che rapporto ciò si configuri con la sessione suppletiva.
- rileva che, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana rende necessaria l’effettuazione della prova scritta di lingua francese, come previsto dalla legge nazionale 15 marzo 1997, n. 59, all’art. 20-bis. La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 riconosce, infatti, per la Regione autonoma Valle d’Aosta, la parità linguistica tra francese e italiano (art. 38), come esplicitato dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico.
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Esami di Stato: i pareri del CSPI sulle ordinanze del I e II ciclo d’istruzione ultima modifica: 2022-02-09T06:47:19+01:00 da