di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 29.5.2020
– Con riferimento alla O.M. n. 9/2020 riguardante gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con nota 8464 del 28 maggio 2020.
Cosa succede se il ragazzo non presenta l’elaborato
Innanzitutto, il M.I. ha chiarito che in caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame.
Diverso discorso vale per i candidati esterni, per i quali la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.
I docenti non possono interrogare
La presentazione dell’elaborato deve avvenire alla presenza dell’intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe.
È possibile porre al candidato domande di approfondimento sull’elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline.
Calendarizzazione
Il Ministero raccomanda ai dirigenti scolastici di operare una calendarizzazione che non precluda agli alunni delle classi non terminali di continuare nelle attività di didattica a distanza. E ricorda che le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate.
Non è previsto il voto di ammissione
In merito allo scrutinio finale, si richiede il consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato.
Per il corrente anno, precisa il Ministero, non è prevista l’attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall’ordinanza stessa.
Valutazione
La griglia di valutazione deve essere opportunamente differenziata, in relazione alle diverse disposizioni contenute nell’ordinanza, per i candidati interni e per i candidati privatisti (oltre che per alunni con disabilità e con DSA certificati, per i quali la griglia di valutazione dovrà essere coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato).
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