di Anselmo Penna, Orizzonte Scuola 6.9.2015.
Il Ministero ha emanato una nota rivolta agli USR con la quale dà il via alla nomina dei vicari del dirigente scolastico e alle supplenze per la loro sostituzione.
Si tratta di una deroga alla cancellazione della possibilità di esonerare i vicepresidi prevista dalla legge di stabilità, in attesa dell’avvio dell’organico potenziato.
Infatti, ricordiamo che l’individuazione dei collaboratori scolastici, dopo la riforma, dovrà avvenire contestualmente alla richiesta dell’organico potenziato.
Dato che quest’anno l’OP partirà a novembre, il Ministero dell’economia ha concesso una proroga fino al completamento della fase C del piano di assunzioni, che darà il potenziamento alle scuole, al fine di effettuare le supplenze.
Quindi, da settembre fino alla nomina dei docenti della fase C (prevista per novembre) si potranno nominare i supplenti.
Che tipo di contratto fare ai supplenti? A precisare è l’USR Lazio che ha emanato un chiarimento evidenziando come i posti che andranno ad esonero, da subito attivabili, “saranno compresi nel fabbisogno dell’organico dell’autonomia che verrà successivamente assegnato”. “Ne consegue – scrive l’USR – che il posto o lo spezzone orario lasciato libero dal docente esonerato o in semi esonero potrà essere coperto con nomina fino all’avente diritto.”
C’è, però, il caso dell’infanzia da considerare. Infatti, ricordiamo che per il 2015/16 non sarà attivato l’organico potenziato. Ne consegue che l’incarico di supplenza avrà durata annuale così come l’esonero del vicepreside, secondo le vecchie regole.
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Esoneri vicari. Le supplenze vanno fino all’avente diritto, per infanzia sono annuali. Vediamo perché ultima modifica: 2015-09-06T08:53:24+02:00 da