Ferie per i docenti a tempo indeterminato

di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 19.6.2020.

Gilda Venezia

Le ferie sono un diritto irrinunciabile per qualsiasi lavoratore italiano, sancito dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 2209 del Codice civile.

Ricordiamo che sono a richiesta del docente e non possono essere imposte d’ufficio, quindi risultano del tutto illegittime le circolari di taluni D.S. che stabiliscono a priori in quali giorni è possibile usufruire delle ferie.

QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO?

L’articolo 13 del CCNL 2006-2009 è quello che regola le ferie del personale docente di ruolo, in particolare:

  • ai docenti di ruolo con più di tre anni di servizio si applica il comma 2, che dispone un numero di ferie pari a 32 giorni lavorativi;
  • ai docenti di ruolo con meno di tre anni di servizio si applica il comma 3, che dispone un numero di ferie pari a 30 giorni lavorativi.

Bisogna puntualizzare che per anni di servizio si intendono anche quelli eventualmente svolti da precario, con almeno 180 giorni. Quindi un docente neoassunto con più di tre anni di preruolo ha diritto a 32 giorni di ferie.

L’articolo 14 del contratto concede inoltre 4 giorni di riposo dovuti alle festività soppresse, quindi i giorni diventano 36 e 34.

La fruizione dei giorni di ferie deve avvenire nei giorni feriali da lunedì a sabato, indipendentemente se si lavora in scuole aventi la settimana corta o normale.

E PER I DOCENTI CON CONTRATTO PART TIME?

Si devono distinguere due tipologie di part time:

  • in quello orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno;
  • in quello verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Se ad esempio un docente ha un contratto part time verticale su 3 giorni settimanali dovrà conteggiare il numero di ferie come di seguito riportato:

3 : 6 = x : 32

x = 16 giorni di ferie

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE?

La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, questa dice che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. La fruizione delle ferie è, quindi possibile:

  • dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica in base all’autonomia;
  • durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
  • durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
  • durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
  • durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
  • tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
  • dal primo luglio al 31 agosto;

QUALI SONO LE ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI?

Le ferie non si riducono a seguito di:

  • assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio)
  • assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%)

Le ferie, invece, si riducono per:

  • le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
  • il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

LE FERIE POSSONO ESSERE INTERROTTE?

Le ferie del personale della scuola a tempo indeterminato possono essere interrotte, ai sensi dell’articolo 13 comma 13 del CCNL, solo a seguito di malattia superiore ai 3 giorni o che comporti il ricovero ospedaliero. Il docente dovrà subito informare la scuola e seguire la normale prassi di richiesta di assenza per malattia e dovrà indicare un indirizzo per eventuali visite fiscali.

Le ferie possono anche essere interrotte o sospese per gravi esigenze di servizio, che il Dirigente Scolastico dovrà comunicare per iscritto al docente. Nel caso in cui le ferie siano in godimento presso una località lontana dalla scuola, il docente avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, inoltre la scuola dovrà rifondere il docente per il periodo di ferie non goduto.

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Ferie per i docenti a tempo indeterminato ultima modifica: 2020-06-21T06:26:18+02:00 da

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