di Dino Caudullo, La Tecnica della scuola, 10.4.2020
– L’improvvisa introduzione – per cause di forza maggiore – della didattica a distanza nella scuola italiana, al fine di tentare di garantire il diritto allo studio, ha sollevato un ampio dibattito tra i docenti.
C’è chi ha colto questo “esperimento sul campo” come un’occasione da sfruttare per contribuire all’innovazione della scuola, c’è chi invece è più scettico perché meno avvezzo all’utilizzo degli strumenti tecnologici; c’è chi ha analizzato, più o meno approfonditamente, gli aspetti giuslavoristici e sindacali del fenomeno, e c’è anche chi ha prospettato in seguito allo svolgimento dell’attività a distanza conseguenze di varia natura, addirittura anche di tipo penale.
In particolare, in questi giorni si registra un ampio dibattito circa le conseguenze della firma sul registro elettronico, in occasione delle lezioni svolte a distanza.
Ci si chiede: se il docente ha prestato la propria disponibilità allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, perché mai non dovrebbe tracciare la sua presenza firmando il registro elettronico e registrare l’attività effettivamente svolta da remoto?
Sul punto si susseguono tesi, invero forse eccessivamente allarmistiche, circa possibili conseguenze penali alla sottoscrizione del registro elettronico nella Dad, che potrebbe addirittura configurare il reato di “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.
In particolare, chi sostiene detta tesi, in alcuni casi con pregevoli argomentazioni, effettivamente punta sui rischi derivanti dalla “incertezza” connessa all’attività a distanza; incertezza derivante da possibili interruzioni della connessione o atteggiamenti più o meno corretti degli alunni, che potrebbero comportare una falsa rappresentazione della realtà da parte del docente nel momento in cui attesta l’attività svolta sul registro elettronico e lo sottoscrive.
Solo allo scopo di tentare di rasserenare gli animi di chi, giustamente, ha manifestato qualche apprensione, fermo restando che ognuno è libero di sostenere le proprie tesi con argomentazioni che possono essere o meno condivisibili, tentiamo di dare una nostra lettura.
Per comprendere meglio il nostro punto di vista, partiamo dalla definizione del reato di falso ideologico previsto dall’art.479 c.p., il quale recita:
“Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476”.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che “In tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ex art. 476, comma 2, c.p. , il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti”(Cassazione penale , sez. V , 02/07/2019 , n. 47241).
Ma quando si può configurare il reato di falso ideologico?
Si tratta in realtà di un reato doloso, nel senso che la condotta viene considerata illecita solo se c’è la consapevolezza di attestare falsamente qualcosa che non è avvenuto o che si è verificato in maniera difforme da quanto affermato.
Sul punto la giurisprudenza è infatti unanime, nel ritenere che la falsità ideologica in atto pubblico è punita con il dolo generico; ossia deve essere sussistente la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, essendo irrilevante l’intenzione di produrre un danno e se la falsità sia dovuta ad una semplice leggerezza o negligenza dell’agente il reato non sussiste.
La Cassazione ha costantemente affermato in particolare che “in tema di falsità documentali, ai fini dell’integrazione del reato di falsità materiale o ideologica, in atto pubblico, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in re ipsa , in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo” (Cassazione penale , sez. V , 08/03/2019 , n. 28029).
Quindi, per configurarsi il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, è richiesto il dolo generico, ossia la volontarietà della dichiarazione falsa e la sua consapevolezza del carattere non veritiero.
Ciò posto, è lecito porsi una domanda.
Se per configurarsi il reato in questione occorre che la falsa attestazione sia volontaria e consapevole, nei termini sopra evidenziati, non si comprende per quale motivo il docente chiamato a firmare il registro elettronica possa – in condizioni normali – esporsi al rischio di commettere il reato di falso ideologico.
Abbiamo visto infatti che, anche nell’ipotesi in cui quanto risultante dal registro non dovesse essere del tutto rispondente a come si sono svolti i fatti, se la falsità è dovuta ad una semplice leggerezza o negligenza dell’agente il reato non sussiste, richiedendosi, come detto, la volontà e la consapevolezza di dichiarare il falso.
A questo punto appare francamente eccessiva la preoccupazione rappresentata da qualcuno in quanto, si ripete, per configurarsi questo tipo di reato occorre una condotta volontaria e consapevole.
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