di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 1.7.2022.
Quello della formazione in servizio dei docenti è uno dei nodi più controversi del decreto legge 36 che è ormai legge dello Stato in vigore da giovedì 30 giugno.
La questione si “trascina” da tempo immemorabile: fu il Ministro Luigi Berlinguer a volere già alla metà del anni ’90 una norma che prevedeva scatti stipendiali collegati all’attività di formazione (bisogna “mettere insieme” 100 ore di formazione nell’arco di 6 per avere diritto allo scatto.
La norma venne poi eliminata con un CCNL successivo.
Di obbligo di formazione si tornò a parlare all’epoca dei ministeri Carrozza e Profumo, ma fu con la legge 107 del 2015 che venne fissato il principio della formazione continua, strutturale e obbligatoria.
In realtà, però, non sempre e non in tutte le scuole la regola ha trovato applicazione.
Con la legge di bilancio del 2020 era prevista una formazione obbligatoria di 25 ore sui temi dell’inclusione per tutti i docenti che operano in classi che accolgono alunni con disabilità.
Di fatto in questi anni è capitato di tutto e di più, anche se il tema è molto rilevante e meriterebbe maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti, Ministero, sindacati, associazioni professionali.
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Formazione dei docenti: obbligatoria o facoltativa? Il DL 36 tenta di mettere qualche punto fermo ultima modifica: 2022-07-02T05:43:47+02:00 da