Formazione: sempre in orario di servizio

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1 maggio 2023.

L’attività di formazione fuori dall’orario di servizio deve essere recuperata o remunerataGilda Venezia

La formazione fuori dall’orario di lavoro per i docenti non è obbligatoria

Il primo requisito da chiarire è che spetta al Collegio docenti deliberare il monte ore necessario per la formazione che deve rientrare nel Piano annuale della formazione.
Il secondo punto è che, come in ogni ambito lavorativo, l’obbligo della prestazione da parte del docente si pone solo all’interno del rapporto di lavoro, al di fuori del quale non vi è alcun vincolo.
Pertanto anche a scuola la formazione deve essere svolta all’interno delle ore di servizio, e quindi deve rientrare nel Piano annuale delle attività. Se effettuata fuori di questo deve prevedere una compensazione o in termini monetari o sotto forma di recupero delle ore svolte.

Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28.10.2021 che ha puntualizzatoche “… la formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori”.

Con  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, la Buona Scuola di Matteo Renzi, la formazione è divenuta «obbligatoria, permanente e strutturale » (art. 124) e come disciplinato, senza vincoli di ore annuali, con la sola condizione che deve svolgersi durante l’orario di lavoro dei docenti previsto dal contratto creare un aggravio di orario. Non si deve dimenticare che, in quanto attinente al contratto, l’amministrazione deve fornire i necessari finanziamenti per consentire la partecipazione del personale alle iniziative formative deliberate dal collegio dei docenti. Per inciso rileviamo che le risorse assegnate a tale scopo sono del tutto irrisorie e sono investite per retribuire i relatori ma mai i partecipanti alle attività formative.

All’interno delle attività funzionali del docente

Inoltre la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n.7320 del 14/03/2019 è stato definitivamente stabilito che la formazione obbligatoria deve rientrare nelle 40 ore collegiali. La Corte ha sentenziato che «nelle attività funzionali del docente … rientra anche la formazione e l’aggiornamento che, quindi, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività».
Dunque dato che la formazione rientra nelle ore di servizio e deve essere retribuite con il Fondo di Istituto nel caso di esaurimento da parte del docente del monte ore deliberato nel Piano annuale delle attività.

In conclusione va dunque ribadito che anche nel caso in cui la formazione sia imposta per legge, come ad esempio per quanto riguarda gli obblighi previsti  dal Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08), resta fermo il principio che sia da svolgere durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio. Naturalmente, se viene espletata al di fuori dell’orario di servizio il docente va esonerato o retribuito per la quota eccedente a quella concordata e comunque sottoposta alla contrattazione integrativa di istituto.

Sentenze:

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Formazione: sempre in orario di servizio ultima modifica: 2023-05-01T09:55:10+02:00 da
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