GAE e graduatorie d’istituto: pubblicati il Decreto Ministeriale e le tabelle

La Tecnica della scuola, 13.3.2022.

Gilda Venezia

Come avevamo già annunciato, il ministero ha pubblicato il Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle Gae, con tutti i suoi allegati.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  1. l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
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  2. il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
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  3. la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell’articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
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  4. il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

 

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GAE e graduatorie d’istituto: pubblicati il Decreto Ministeriale e le tabelle ultima modifica: 2022-03-13T17:03:36+01:00 da
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