GPS: falsa dichiarazione di essere “precedente inserimento”

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 23.8.2020.

Motivo di esclusione e trasmissione all’Autorità Giudiziaria. Precisazioni.Gilda Venezia

Graduatorie provinciali e di istituto: ancora una settimana di lavoro per le segreterie scolastiche e gli Uffici preposti alla valutazione delle domande. Un lavoro complesso che, purtroppo, forse in questa fase non potrà essere svolta in maniera superficiale, per via dei tempi ristretti.

Per le scuole secondarie di I e II grado (anche ITP) e per le GPS sostegno, per l’inserimento in graduatoria era necessario flaggare una delle seguenti opzioni:

  • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17 (i 24 CFU)
  • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
  • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Le segreterie scolastiche stanno  valutando in questi giorni le domande degli aspiranti che hanno segnato “precedente inserimento” e cancellando coloro che non compaiono nell’interrogazione SIDI.

Lo precisa l’ufficio Scolastico di Avellino: “Si comunica che lo scrivente ufficio ha provveduto ad escludere dalle GPS tutti quei candidati che, pur avendo inoltrato la relativa istanza, non erano presenti nelle G.I. nel triennio precedente.”

Precedente inserimento: solo 2017 o anche 2014?

Per “precedente inserimento” si intende la presenza nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20. Un aspirante inserito nel 2014, che non ha rinnovato l’inserimento nel 2017, non è più un nominativo a sistema, per cui non può essere considerato “precedente inserimento”

Esclusione solo dalla specifica classe di concorso

La decisione di esclusione deve riguardare esclusivamente quella classe di concorso, e non le altre per le quali l’aspirante chiede l’inserimento se i requisiti delle altre sono corretti.

Tutti i motivi per considerare non valida una domanda

L’O.M. 60 all’ art. 7 (Istanza di partecipazione) dà delle precise indicazioni a riguardo:

  • Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.
  • Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
  • Non si tiene conto delle istanze che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza

L’Ufficio Scolastico di Brindisi precisa: “In riferimento alle numerose integrazioni documentali alle GPS pervenute a questo ufficio. Si rende noto che, non sono previste modifiche e/o integrazioni alla domanda trasmessa attraverso le Istanze On-Line”.

Tuttavia, a nostro parere, rimane sempre corretto segnalare un errore materiale, anche se la segnalazione non dovesse essere presa in considerazione in questa fase.

Stiamo parlando solo ed esclusivamente di errori materiali, tra i quali per es. non rientra l’aver dimenticato di inserire la scelta delle scuole.

Coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria

L’ufficio Scolastico di Lecce ha pubblicato l’elenco dei docenti esclusi per questo motivo e scrive “Il provvedimento di esclusione e l’ elenco dei candidati esclusi, unitamente alla documentazione che sarà fornita dalle scuole polo, sarà trasmesso all’Autorità Giudiziaria per le eventuali valutazioni di competenza in ordine alle dichiarazioni mendaci rese dai candidati in occasione della partecipazione aduna pubblica selezione.”

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GPS: falsa dichiarazione di essere “precedente inserimento” ultima modifica: 2020-08-23T21:34:24+02:00 da

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