Le supplenze attribuite ai docenti attraverso le graduatorie d’istituto sono conferite dal dirigente scolastico sui posti che dovessero rendersi liberi anche per breve periodo nell’istituzione da lui diretta.
Rinuncia
Il docente individuato quale destinatario di una supplenza deve accettarla a condizione di non essere impegnato in altra supplenza in altra istituzione. Qualora dovesse rinunciare alla proposta ottenuta verrebbe cancellato dalla graduatoria d’istituto
Posto comune
La rinuncia di una supplenza su posto comune, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per tutto l’anno scolastico dalla specifica graduatoria d’istituto sia sullo specifico insegnamento sia per il posto di sostegno dello stesso grado d’istruzione.
Posto di sostegno
La rinuncia alla proposta di una supplenza su posto di sostegno, comporta esclusivamente per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto sia per il medesimo posto di sostegno sia per tutte le tipologie di posto o classi di concorso per il medesimo grado d’istruzione.
Mancata assunzione
Qualora il docente interessato dovesse non assumere servizio dopo l’accettazione, o non dovesse dare riscontro nei termini previsti ( di norma entro 24 ore) accertato che la comunicazione sia pervenuta all’interessato, viene considerata come se fosse una rinuncia esplicita.
Abbandono del servizio
L’abbandono del servizio, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie l’istituto per tutte le graduatorie classi di concorso tipologia di posto di ogni grado d’istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
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Graduatoria d’istituto, le sanzioni per l’eventuale rinuncia a supplenza ultima modifica: 2023-09-30T04:50:01+02:00 da