Graduatorie di Istituto: come si viene convocati, accettazione o rinuncia supplenza

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Orizzonte Scuola, 13.9.2018

– Quali supplenze vengono assegnate dalle graduatorie di circolo/istituto? Come si verifica la disponibilità degli aspiranti? Come si svolge la convocazione per l’assegnazione della supplenza?

Rispondiamo ai succitati quesiti facendo riferimento a quanto disposto dal DM n. 131/2007 (Regolamento supplenze) e dal DM n. 374/2017.
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Tipologie di supplenze

Le graduatorie di circolo/istituto sono utilizzate dai dirigenti scolastici per le seguenti tipologie di supplenza:

  • supplenze annuali (al 31/08) e sino al termine delle attività didattiche (al 30/06) per posti che non sia stato possibile assegnare dalle GaE;
  • supplenze temporanee (malattia, maternità, permessi…) per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Per le supplenze sino a 10 giorni, leggiamo nella circolare sulle supplenze per l’a.s. 2018/19, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni con i docenti dell’organico dell’autonomia che siano in possesso del previsto titolo di studio di accesso.
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Verifica disponibilità aspiranti supplenti

Le scuole, al fine di convocare i soli aspiranti che possono accettare la supplenza, ne verificano la disponibilità tramite procedura informatica, ossia tramite SIDI.

Sono nelle condizioni di accettare la supplenza le seguenti categorie di aspiranti:

  • totalmente inoccupati;
  • parzialmente occupati e che, quindi, possono completare l’orario di servizio;
  • occupati ma che si trovano nella condizione di cui all’articolo 8, comma 2, del DM 131/07. Tale articolo prevede che, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, il personale non impegnato in supplenze sino al termine delle lezioni o al 30/06 o al 31/08, può lasciare la supplenza per accettarne un’altra di durata sino al termine delle lezioni od oltre (30/06 o 31/08).
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Modalità convocazione

Effettuata la succitata “ricognizione”, le scuole interpellano gli aspiranti a
supplenza, inseriti nella relativa graduatoria di circolo/istituto, riscontrandone o meno la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione.

L’interpello avviene mediante messaggio di posta elettronica (inviato all’indirizzo indicato su Istanze Online e nella domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie) con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta.

Il messaggio (con avviso di ricezione) è inviato con la posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza di questa, con la posta elettronica istituzionale o privata (PEL).

Il messaggio di posta elettronica deve contenere le seguenti informazioni:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza: data di inizio, durata e orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • il giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • le indicazioni di tutti i mezzi idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti.

Nel caso di convocazione diretta a più aspiranti (comunicazione multipla), il messaggio deve, inoltre, contenere:

  • l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza, in modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che hanno dato la propria disponibilità e non hanno ottenuto la supplenza, possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

La suddetta procedura di interpello e convocazione va seguita per ogni tipologia di supplenza, escluse le supplenze sino a 10 giorni, per le quali è possibile utilizzare altri sistemi già in uso (ad esempio tramite telefonata con relativo fonogramma). Per tali supplenze gli aspiranti sono interpellati dalle 7,30 alle 9,00.
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Tempistiche

La proposta di assunzione, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, va inviata con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

Per le supplenze inferiori a 30 giorni non è fornita alcuna indicazione, saranno le scuole a stabilirne la tempistica, secondo criteri di efficienza (in relazione alle esigenze di servizio) e ragionevolezza.
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Comunicazione rinunce, mancata presa di servizio e abbandono del medesimo

Le scuole sono tenute a comunicare al sistema informativo le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono. Ciò ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal DM 131/07.

Le sanzioni

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Rinuncia supplenza graduatoria di istituto e accettazione supplenza da GaE

E’ possibile lasciare una supplenza ottenuta dalle graduatorie di istituto per accettarne un’altra attribuita dalle graduatorie ad esaurimento.

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Graduatorie di Istituto: come si viene convocati, accettazione o rinuncia supplenza ultima modifica: 2018-09-13T08:20:27+02:00 da
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