di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 15.2.2016
– I docenti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1° febbraio 2016, verranno collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia.
Il Miur ha pubblicato il D.D.G. 89 del 16/02/2016 con il quale viene disposto l’integrazione delle graduatorie di istituto di II fascia.
Possono inserirsi coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione /specializzazione dopo il 23 giugno 2014 (ovvero il 31 luglio 2014) ed entro il 1° febbraio 2016.
Scadenze
Modello A3: entro il 7 marzo 2016 tramite raccomandata A/R, PEC, o consegna a mano con rilascio di ricevuta ad una istituzione scolastica della provincia prescelta.
Coloro che risultino già iscritti nelle graduatorie del presente triennio o che si sono iscritti in occasione delle finestre semestrali del 1 febbraio 2015 e del 1 agosto 2015 e che richiedano l’inserimento nell’elenco aggiuntivo relativo alla finestra del 1 febbraio 2016 per aver conseguito una nuova abilitazione, dovranno trasmettere la domanda alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell’istanza di inclusione.
Le segreterie scolastiche dovranno “lavorare” sulle domande tra il 22 febbraio e il 9 marzo 2016.
Si ricorda che gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia di cui all’articolo 1 del D.M. 326/2015 rivestono carattere meramente transitorio, essendo costituiti esclusivamente nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto. Nel 2017 gli iscritti potranno acquisire la propria posizione in base al punteggio.
L’inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati già inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di istituto entro i termini di cui al D.M. 353/2014, né sulle posizioni dei soggetti abilitati già inseriti nel primo e nel secondo elenco aggiuntivo alla II fascia entro i termini di cui al D.D.G. 680/2015;
Il decreto è costitutito da 3 parti
Priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze di III fascia
I soggetti inseriti nelle graduatorie della III fascia che acquisiscono il titolo di abilitazione possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell’attribuzione delle supplenze da III fascia per le corrispettive classi di concorso.
Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse alla medesima Istituzione Scolastica destinataria dell’istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014/17 presentate entro il termine del 23 giugno 2014 compilando in modalità telematica il modello A4 attraverso il sito internet di questo Ministero nella apposita sezione dedicata “Istanze on line”.
Le funzioni telematiche di cui al comma 2 sono disponibili per tutto il triennio di validità delle graduatorie.
Le istituzioni Scolastiche, capofila avranno cura di prendere in carico tempestivamente le istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo. Non si dà luogo ad alcuna rivalutazione dei punteggi dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.
Inserimento in II fascia aggiuntiva
I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell’infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1° febbraio 2016, possono richiedere l’inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento .
I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti nella Tabella A allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308.
I docenti di strumento musicale sono graduati secondo i punteggi previsti nell’Allegato 3 al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014
I titoli valutabili devono essere posseduti entro la data del 1 febbraio 2016.
Scelta delle scuole
La scelta delle istituzioni scolastiche è effettuata su Istanze on line, secondo le modalità descritte all’art. 7 comma 1 lettera b) del D.M. 353/2014, secondo la tempistica che sarà comunicata dalla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica e che sarà resa nota con successivo avviso.
I soggetti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia delle graduatorie di istituto o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia (in occasione delle finestre semestrali di febbraio 2015 e agosto 2015), ove abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2016 possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti. In particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nel terzo elenco aggiuntivo alla II fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.
All’atto di pubblicazione delle graduatorie, si procede al depennamento dalle graduatorie di III fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nelle graduatorie di II fascia aggiuntiva.
Titolo di specializzazione sul sostegno
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente su Istanze on line compilando il modello A5 dal 10 al 30 marzo 2016 ore 14.00
Non devono compilare il modello A5 i docenti che chiedono l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia con il modello A3.
Gli aspiranti sono collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia ovvero dell’elenco aggiuntivo di appartenenza.
Nelle more del decreto annuale di inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno delle graduatorie ad esaurimento, i docenti iscritti nella I° fascia delle graduatorie di istituto che comunicano il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno sono collocati, secondo la rispettiva finestra di inserimento, in subordine agli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 325.
L’inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno non comporta il riconoscimento del relativo punteggio di cui al punto C.1 della Tabella A di valutazione di titoli di II fascia, né negli elenchi di sostegno, né nella corrispondente graduatoria di posto comune, che avrà luogo all’atto della costituzione triennale delle predette graduatorie.