di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 1.7.2020.
Ieri c’è stato l’incontro tra Ministero e Sindacati a cui è stata fornita la Bozza dell’Ordinanza Ministeriale per l’istituzione delle Graduatorie Provinciali che andrà a sostituire le Graduatorie di Istituto.
L’Ordinanza andrà a regolamentare il biennio 2020/21 – 2021/22.
Le supplenze si suddivideranno in:
- Supplenze Annuali su posti vacanti e disponibili
- Supplenze Temporanee fino al termine delle attività didattiche, per posti non vacanti, ma che si rendono disponibili entro il 31 dicembre
- Supplenze Temporanee
L’assegnazione delle supplenze annuali e Temporanee fino al termine delle attività didattiche avverrà con questa sequenza:
- GAE
- Graduatorie Provinciali Supplenze
Si utilizzeranno le Graduatorie di Istituto per le supplenze Temporaneee
DURATA SUPPLENZE
- Le supplenze annuali – avranno scadenza di contratto il 31 Agosto.
- Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche – il contratto terminerà con la data fissata dal calendario scolastico per il termine delle lezioni, se il supplente sarà impegnato in scrutini o esami, verranno prorogate dei giorni necessari.
- Le supplenze temporanee – fino al giorno di permanenza delle esigenze di servizio
GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) – COMPOSIZIONE
In subordine alle GAE in ogni provincia si creeranno GPS di I e di II fascia, composte dagli aspiranti che hanno titolo che presenteranno domanda attraverso una procedura informatizzata. Il punteggio sarà dato dai titoli dichiarati dagli aspiranti.
I docenti presenti in GAE possono presentare domanda di inserimento in GPS anche per un’altra provincia diversa da quella dove sono inseriti in GAE e nelle Graduatorie di Istituto di prima fascia.
Le GPS per la scuola dell’Infanzia e Primaria saranno così suddivise:
- 1 fascia – docenti in possesso di specifica abilitazione
- 2 fascia – studenti iscritti al IV o V anno di Scienze della Formazione primaria e abbiano conseguito almeno 150 o 180 CFU. Gli studenti in procinto di iscriversi al IV anno possono farlo con riserva.
Le GPS per scuola Secondaria di I e II grado saranno così suddivise:
- 1 Fascia – docenti in possesso di specifica abilitazione
- 2 Fascia – docenti in possesso dello specifico titolo con l’aggiunta dei 24 cfu – docenti in possesso dello specifico titolo con l’aggiunta di abilitazione in altra classe di concorso o ordine di scuola- docenti già inseriti in III fascia di istituto.
II FASCIA GPS ITP
Possono inserirsi: coloro che sono in possesso del titolo di accesso (diploma) + 24 CFU – coloro che hanno il titolo di accesso più abilitazione in altro insegnamento o grado di scuola – coloro già inseriti in III fascia di istituto
GPS – SOSTEGNO
- 1 Fascia gli specializzati nel sostegno sul relativo grado
- 2 Fascia coloro che hanno 3 annualità di insegnamento entro il 2020/21 su posto di sostegno e che abbiano un titolo di accesso utile almeno per la seconda fascia del posto comune -disciplina
GPS – PERSONALE EDUCATIVO
- 1 fascia: chi possiede l’abilitazione specifica
- 2 fascia: chi era già inserito nelle graduatorie di istituto di III fascia – gli abilitati nella scuola primaria – diploma di laurea in pedagogia, laurea specialistica in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LS 65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS 87, laurea magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM 57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85 con l’aggiunta dei 24 CFU, oppure già inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, oppure abilitazione per altra classe di concorso o ordine di scuola
Classi di Concorso A55-A63-A64
Nelle more dell’espletamento della procedura di abilitazione, possono presentare domanda coloro che posseggono il titolo per l’A29 -A30 -A56
CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
Per A 29 – A66 -A76 – A86 – B01 -B29 -B30 -B 31- B32 – B33 possono presentare domanda solo coloro che erano già inseriti in III fascia di Istituto.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Si presenterà per via telematica e ci saranno 15 giorni di tempo per presentarla, nella quale gli aspiranti dichiareranno titoli e dati. Non è necessario produrre alcuna certificazione tranne che per i titoli conseguiti all’estero.
VALUTAZIONE DOMANDE
Le domande saranno valutate dagli uffici scolastici provinciali che potranno delegare anche le scuole polo. La scuola dove si svolgerà la prima supplenza effettuerà la verifica titoli, validando il punteggio, rettificandolo o procedendo eventualmente all’esclusione dell’aspirante alla supplenza.
GRADUATORIE DI ISTITUTO
Restano le graduatorie di istituto con la suddivisione in:
- I fascia – abilitati presenti in Gae
- II fascia – docenti presenti in I fascia GPS
- III fascia – docenti presenti in II fascia GPS
Le graduatorie di I fascia restano quelle vigenti
Per la II e III fascia si potranno scegliere 20 scuole nella provincia in cui si è presentata domanda per la GPS. I docenti presenti in GAE che chiedono l’inserimento anche nelle GPS avranno priorità nelle graduatorie di II fascia nell’attribuzione delle supplenze dalle graduatorie di istituto di seconda
fascia per le classi di concorso o posti ove risultano inseriti in GAE.
Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche
Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l’accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, secondo quanto determinato dall’Ufficio competente, con modalità info-telematica, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione.
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
In caso di assenza di specializzati sul sostegno, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
Conferimento delle supplenze brevi e temporanee
Vengono convocati attraverso procedura informatica solo coloro che sono parzialmente occupati (diritto al completamento) o che sono totalmente inoccupati con supplenze. Per le supplenze superiori ai 30 giorni la convocazione avviene con almeno 24h di preavviso. Nelle convocazioni devono essere presenti tutti i dati relativi alla supplenza (posto, durata, nr. di h).
SANZIONI
Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di istituto:
- la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta
di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; - la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.