Guida scrutini finali: solo dopo il termine delle lezioni, con collegio perfetto. Valore prescrutini, sostituzione docente assente

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di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola,  25.5.2016

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– Orizzonte Scuola vi propone la guida per il corretto svolgimento degli scrutini finali. Gli scrutini possono essere svolti dopo la data, fissata a livello regionale, di termine delle lezioni? Gli scrutini richiedono il “collegio perfetto”, cioè la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe? I “prescrutini” sono un obbligo o un semplice consiglio di classe, di monitoraggio della situazione? A chi spetta presiedere la riunione dello scrutinio? Come sostituire un membro assente?

Sciopero scrutini. Quali sindacati partecipano, modalità docenti, Ata e personale infanzia, proclamazione ufficiale sul sito del Miur

SCRUTINI SOLO DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI

La valutazione complessiva degli allievi (compreso il comportamento) di qualunque ordine di scuola si tratti deve essere effettuata solo al termine programmato delle lezioni.

Ciò si legge chiaramente nel DLgs n° 297/1994, art. 192 comma 7; DPR n° 122/2009 art. 4, comma 5; 2, comma 6; 7, comma 2; Legge n° 169/2008 art. 2, comma 1.

In tali norme, che tutti i Dirigenti e i docenti sono tenuti a rispettare, è disposto che i voti di profitto e di comportamento degli alunni sono deliberati dal consiglio di classe al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al TERMINE DELLE LEZIONI.

Giova inoltre ricordare che l’art. 28 comma 4 del CCNL/2007 prevede che il piano annuale delle attività venga predisposto dal dirigente e deliberato dal collegio dei docenti. Con le stesse modalità va effettuata qualsiasi modifica al piano stesso. Il Piano non è quindi prerogativa esclusiva del Dirigente scolastico.

A ciò si aggiungono le note MIUR emanate ogni anno le quali dispongono i contratti di proroga per i supplenti che arrivano al termine delle lezioni i quali hanno diritto ad ulteriori contratti per gli scrutini e gli esami.

Le note, infatti, si riferiscono al contratto del supplente, originariamente previsto FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI, PROLUNGATO fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente.

Anticipare gli scrutini penalizzerebbe tali supplenti i quali appellandosi alle note ministeriali e alle norme sopra elencate, potrebbero rivendicare, e a ragione, il diritto alla proroga e quindi il fatto che gli scrutini debbano obbligatoriamente essere svolti al termine delle lezioni.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO: RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN UN’EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALLIEVO

La Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”) all’art. 3 recita: 1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

È chiaro quindi che ai sensi dell’art. 3, comma 1- bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 nella scuola primaria la valutazione finale è affidata AI SOLI DOCENTI DELLA CLASSE CON ESCLUSIONE QUINDI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Giova altresì ricordare come il DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) agli artt. 2/1 e 4/1 ribadisca chiaramente questo assunto presente nella legge citata:

art. 2/1

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella SCUOLA PRIMARIA DAL DOCENTE OVVERO COLLEGIALMENTE DAI DOCENTI CONTITOLARI DELLA CLASSE e, nella scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO, dal consiglio di classe, PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.

Art. 4/1

Valutazione degli alunni nella scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e’ effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”

Pertanto, mentre nella scuola di I e II grado è il Dirigente scolastico a presiedere il consiglio di classe facendo parte a tutti gli effetti di esso e contribuendo alle decisioni da assumere in merito ad un’eventuale non ammissione alla classe successiva o agli esami dell’allievo (ricordiamo che in caso di decisioni da assumere a maggioranza il suo voto prevale in caso di parità), nella scuola Primaria le decisioni sono invece di ESCLUSIVA competenza dei docenti contitolari della classe, con esclusione del Dirigente scolastico che in questo caso non può partecipare alle operazioni di scrutinio perché non è il presidente dell’organo collegiale.

Un’altra sostanziale differenza tra scuola di I/II grado e scuola primaria è nei criteri delle decisioni da assumere:

Mentre nella scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, nella scuola primaria la decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva deve essere assunta all’UNANIMITÀ e solo in CASI ECCEZIONALI E COMPROVATI DA SPECIFICA MOTIVAZIONE.

COSA SONO I PRESCRUTINI?

I cosiddetti “prescrutini” sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano previsti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto (consigli di classe).

Durante tali sedute non è richiesto il “collegio perfetto” e non è possibile prendere nessuna decisione definitiva in materia di valutazione degli allievi.

Pertanto sono legittimi ma solo a condizione che siano previsti nel piano delle attività, che rientrino quindi nelle 40 ore dei consigli di classe e che non si prendano in tali sedi delle decisioni definitive le quali, come da normativa, possono essere prese solo in sede di scrutinio finale.

IL CONSIGLIO DI CLASSE COME ORGANO COLLEGIALE GIUDICANTE PERFETTO?

Una recente sentenza del Tar dell’Emilia Romagna ha precisato che per bocciare un allievo non serva l’intero consiglio di classe presente e l’unanimità del voto. Basta che l’esito della votazione sia favorevole alla bocciatura e che il voto degli eventuali assenti non sia rilevante ai fini della decisione.

Il nostro consiglio, viste altre sentenze che sono sfavorevoli all’amministrazione e che impongono invece la presenza dell’intero consiglio di classe in sede di delibera, è quello di evitare che il consiglio sia privo di un elemento e quindi di nominare un sostituto per coprire l’eventuale assenza di un docente.

Ciò che inoltre è importante è che all’interno del consiglio di classe non ci siano elementi “estranei” al consiglio stesso, come collaboratori del dirigente, assistenti amministrativi o tecnici ecc durante la delibera.

Il Consiglio di Stato ha ribadito più volte che nella votazione degli organi collegiali la partecipazione di soggetti estranei alle sedute rende illegittime le deliberazioni assunte.

È per tale motivo che Il Dirigente Scolastico non può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio se quest’ultimo non è un componente del Consiglio di classe.

LA SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE O DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (I e II grado)

  • Sostituzione del Dirigente

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore nominato tale ad inizio anno)a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

L’art. 5/8 del DLgs 297/94 dispone infatti che “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”

La delega è quindi prevista in via ordinaria.

Anche la Giurisprudenza ha confermato il caso dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:

TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

  • Sostituzione di un membro del consiglio di classe

Fermo restando quanto detto sulla recente sentenza del TAR dell’Emilia Romagna,  il docente assente può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe o presente nell’istituzione scolastica anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente).

Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si può ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.

NESSUN MEMBRO DEL CONSIGLIO VOTA DUE VOLTE (I e II grado)

Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza non è ammessa l’astensione e a parità di voti prevale il voto del Presidente (art. 37/3DLgs 297/94).

Nota bene: il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.

Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).

Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica, la promozione o meno alla classe successiva o all’esame.

Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.

Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);

Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).

Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11.

CHI PARTECIPA AL CONSIGLIO DI CLASSE? I CASI PARTICOLARI (I e II grado)

Il docente di approfondimento in materie letterarie

È utile premettere che l’attività di approfondimento in materie letterarie, nell’art. 5 del D.P.R. 89/2009 è inserita nel quadro orario del curricolo obbligatorio (scuola di I grado).

In quanto curricolare il docente fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esprimerà il suo voto in caso di votazione circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva o all’esame di stato.
Bisogna però precisare che dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota ministeriale n. 685/2010:

“Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.

Si attendono dal 2009 chiarimenti ministeriali per ciò che invece riguarda la partecipazione del docente di approfondimento agli esami di stato (se docente di una classe terza).

La decisione è stata infatti lasciata negli ultimi anni agli USR o addirittura alle singole scuole.

Il docente di cittadinanza e costituzione

Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.

Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09.

Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma.

il docente di sostegno

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:

“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;

Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.

Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

Giova anche ricordare che nella scuola di I grado il docente di sostegno farà parte a pieno titolo della Commissione d’esame anche se l’allievo disabile a lui affidato non dovesse essere ammesso agli esami o si è ritirato durante l’anno.

L’O.M. 90/2001 all’art. 9/13 precisa che “In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l’esame di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle classi terze che insegnano le materie d’esame previste dall’art. 3 della legge 16/6/1977 n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4 agosto 1977”.

All’art. 11 (Disposizioni finali) dispone che “ I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell’art. 7 della legge 4/8/1977 n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alle legge 5 aprile 1969 n. 119”.

Pertanto il docente di sostegno (o i docenti di sostegno, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) partecipa allo scrutinio finale e “d’ufficio” farà parte della Commissione d’esame, a nulla rilevando se l’allievo da lui affidato sia o no stato ammesso agli esami oppure si sia ritirato prima del termine delle lezioni.

il docente itp

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

il docente conversatore in lingua straniera

Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.

l’insegnante di religione cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;

Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

L’O.M. sugli esami di stato II grado inoltre afferma:

“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.

il docente di alternativa alla religione cattolica

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali (I e II grado) nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

L’O.M. sugli esami di stato II grado infatti afferma:

“partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica- Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività”.

Più in generale siamo del parere che negli scrutini bisognerà effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività).

Guida scrutini finali: solo dopo il termine delle lezioni, con collegio perfetto. Valore prescrutini, sostituzione docente assente ultima modifica: 2016-05-25T10:15:35+02:00 da
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