Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 23.4.20169
– Mi sono confrontato, con mio grande onore, con un esperto di legislazione che ricopre un importante ruolo nella magistratura italiana. Dal confronto riguardo il nuovo regolamento delle classi di concorso e del recente DPR 19 del 22 febbraio 2016, nascono dei dubbi di illegittimità. Ecco i 4 motivi per cui le nuove classi di concorso potrebbero essere illegittime:
A) Il DPR sulle classi di concorso è adottato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
Testo:
4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, i provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; ((83))
B. non essendo stati adottato entro il termine suddetto, probabilmente dovrebbe ritenersi applicabile il procedimento di cui all’art.Art. 405 del d. lgs. n. 297/1994, che prevede che: “Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente 1. Il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, ivi compresi quelli dei conservatori di musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad ampie aree disciplinari, pur nel rispetto di un’adeguata specializzazione.
Il consiglio nazionale è stato soppresso e sostanzialmente sostituito dal CSPI
Ciò a meno di ritenere meramente dilatorio il termine di cui all’art. 64 e l’intervento normativo secondario legittimato dal piano, come pare ritenere il consiglio di stato nel suo parere.
C) ad ogni modo, l’adozione del parere sulle classi di concorso rientra nelle competenze del CSPI ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d. lsg n. 233/1999, a norma del quale
“Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato “Ministro” in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull’organizzazione generale dell’istruzione.
D) Che vi debba essere il parere obbligatorio del CSPI è confermato altresì dal parere del consiglio di stato (rilasciato quando ancora il CSPI non era ancora costituito) sullo schema del decreto sulle classi di concorso, ove si legge “Si è, altresì, convenuto sulla legittimità dell’opzione, risultante espressamente dalle premesse del provvedimento, di poter procedere alla emanazione del decreto anche in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola, ai sensi dell’art. 23 quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014, come successivamente modificata, per quanto qui interessa, dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha previsto che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola siano fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola e che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla ricostituzione di detti organi, comunque non oltre il 31 dicembre 2015, non siano dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi”.
D) Il CSPI però si è insediato il 13 dicembre 2015, dunque prima dell’approvazione in consiglio dei ministri del decreto sulle classi di concorso. dunque la normativa menzionata dal CDS, che consentiva di prescindere dal parere, non è più operativa;
D) della mancata adozione del parere si lamenta anche il CSPI nel suo primo parere emesso in data 27 gennaio 2016 relativo al bando di concorso prossimo, ove si evidenzia il
“mancato coinvolgimento nella formulazione delle nuove classi di concorso, viste le evidenti interconnessioni con le procedure concorsuali oggetto di questo parere”
Peraltro, questa tardiva costituzione dell’organo è stata imputabile al comportamento ostruzionistico del Ministero soccombente ripetutamente dinanzi al GA, perché non voleva intralci nella gestione da parte di organi collegiali.
I 4 motivi per cui le nuove classi di concorso potrebbero essere illegittime ultima modifica: 2016-04-23T19:58:32+02:00 da