di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 22.10.2019
– Facendo la premessa che l’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Detto questo osserviamo che con sentenza n. 9906/2010 la Corte di Cassazione ha ribadito che i bambini della scuola materna non possono essere lasciati da soli neanche in bagno, perchè richiedono una vigilanza completa.
La sentenza della Corte è conseguenza di un ricorso, respinto, del Ministero dell’Istruzione che riteneva di non dover risarcire i genitori di una bambina di tre anni che si era fatta male nel bagno della sua scuola, dove era stata lasciata dalla maestra, preoccupata di rientrare in classe dagli altri bambini. ù.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I bambini della scuola materna non possono essere lasciati da soli neanche in bagno ultima modifica: 2019-10-23T05:34:13+02:00 da