di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 4.3.2018
L’insegnante ci chiede infatti se la sua posizione e il suo ruolo di formatore sia configurabile come formazione e aggiornamento personale. Ebbene, la risposta è positiva in quanto la docenza nei corsi di formazione deve essere considerata a tutti gli effetti attività di formazione e autoaggiornamento per il formatore, perchè per esercitare in modo efficace e corretto il ruolo di docenti ai corsi di formazione per i colleghi in servizio, l’insegnante dovrà prepararsi adeguatamente. A nostro parere ne consegue, a ragion di logica, che anche l’autoaggiornamento con la carta del docente è ugualmente valida per il formatore e quindi gli acquisti con il borsellino elettronico per preparare i corsi da formazione da tenere, sono compresi.
Formazione: nessun tetto orario
Sempre in tema di formazione, ricordiamo che “le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte dci Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Questo significa anche che nel Piano Nazionale della Formazione non viene quantificata a livello temporale alcuna unità formativa, in cui si devono articolare le attività di formazione.
Anche la nota Miur n. 25134 de 1° giugno 2017, chiarisce ulteriormente che l’obbligatorietà della formazione dei docenti non si traduce automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano formativo di Istituto.
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