di Cinzia Olivieri, Orizzonte Scuola, 26.5.2019
– Quando si parla di alleanza scuola famiglia è ormai inevitabile il richiamo alla “corresponsabilità educativa” enfatizzando un “patto” che manifestamente non funziona se solo sulla carta, che tutti rilanciano ma nessuno osa cambiare.
Sembra inflazionato invece il richiamo alla “partecipazione”, quella per la cui realizzazione ben oltre quarant’anni fa erano stati istituiti gli organi collegiali di istituto e territoriali al fine di dare alla scuola “il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica” (art. 1 Dpr 416/74 e art. 3 Dlgs 297/94). Per la verità sebbene se ne discuta da allora non sembra si abbiano ancora molte idee su come realizzarla, tanto che abbiamo finito per dimenticare gli organi territoriali disapplicando una norma vigente.
Cercando di non ripetere storie già narrate, in tempi più recenti, la L 107/2015, al comma 93, a proposito degli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolasticiai sensi dell’articolo 25, comma 1, del Dlgs 165/2001, ha individuato alla lettera e) tra i criteri generali la: “direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole”. Dunque la carenza partecipativa, la conflittualità, la mancanza di collaborazione all’interno dell’istituzione dovrebbero costituire elementi negativi di valutazione della performance dirigenziale.
Per implementare la partecipazione, il D.M. 851/2017 ha previsto il finanziamento di una serie di azioni, tra cui quelle dell’art. 3 rubricato Piano Nazionale per la Promozione della Partecipazione delle studentesse, degli studenti e dei genitori, per la cui realizzazione sono stati stanziati 1.000.000,00 euro così ripartiti: a) 650.000,00 euro per la realizzazione di iniziative regionali per la partecipazione degli studenti e delle famiglie al processo di riforma del sistema di rappresentanza, attraverso i Forum delle Associazioni dei genitori ed i Forum delle Associazioni delle studentesse e degli studenti; b) 350.000,00 euro per le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale.
A distanza di oltre un anno non si conosce molto dello stato di attuazione di questo piano, salvo poche informazioni di alcuni uffici regionali e qualche incontro locale organizzato da neonate reti di comitati.
Per menzionare un dato storico, nel 2002 il FoNAGS, appena istituito, parlava di riforma degli organi collegiali e dell’intenzione di attivare un Forum telematico con le famiglie che fu poi effettivamente realizzato rivelandosi esperienza breve ed insoddisfacente. Modeste ricadute anche da qualche pur interessante incontro informativo/formativo di necessariamente limitato coinvolgimento in assenza di un reale “piano” nazionale di ampio respiro. Gli studenti crescono, i genitori cambiano, i quesiti restano sempre gli stessi.
Dopo decenni sembra recepita l’esigenza di portali, blog, siti comunque denominati per favorire il collegamento, l’informazione e le buone pratiche. A tal proposito occorre rammentare che anche l’esperienza del progetto Gold, destinato a realizzare la banca dati delle buone pratiche della scuola italiana si è conclusa.
Tra fiere della vanità e del già visto, stagioni della partecipazione, corsi e ricorsi in cui tutto cambia per non cambiare nulla, i servizi offerti dalla società dell’informazione si evolvono più in fretta dell’assimilazione delle proposte ed occorre tenere conto della loro rapida obsolescenza.
Premesso che un portale che non sia una mera vetrina collega solo chi vi interagisce, con il sistema di iscrizione on line non sarebbe necessario acquisire dati già in possesso dell’amministrazione anche in considerazione dei principi, in particolare di proporzionalità e minimizzazione, applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5 Reg. UE 2016/679).
Integrando opportunamente l’informativa, l’interessato, con l’occasione, potrebbe esprimere il consenso per questa specifica finalità. E contraddittoriamente se da un lato si prospetta un libero accesso ai dati, dall’altro invece resta arduo per un rappresentante di classe ottenere dalla scuola i contatti degli altri genitori della propria classe o per i genitori quelli degli eletti in consiglio di istituto. Salvo poi riuscirvi con il fai da te per creare le famose chat di classe.
Intanto il Ddl S1264 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” all’articolo 5 comma 3 ha previsto che il Ministero convochi ogni due anni laConsulta dei diritti e dei doveri dell’adolescente digitale, i cui criteri di composizione e modalità di funzionamento restano da definire ma dovrà essere garantita la “rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore”.
Ai membri di tale organismo, che dovrebbe relazionare sullo stato di attuazione della norma operando in coordinamento con il Tavolo tecnico istituito ai sensi della legge 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, non sono però riconosciuti “nè compensi, né indennità, gettoni di presenza o altre utilità e neppure rimborsi di spese”.
La partecipazione quindi oltre che gratuita deve prevedere forme di autofinanziamento di quei pochi chiamati a rappresentare la maggioranza silente, prevalentemente inconsapevole o disinteressata. Partecipazione implica invece coinvolgimento e non mera delega di pochi a pochi.
È poi assegnato alla VII Commissione Cultura il PDL 697, prima firmataria l’on.le Aprea, che riproduce il testo già depositato circa 10 anni fa di riforma della “governance” scolastica e che, oltre a ridurre la rappresentanza in consiglio e riassegnare la presidenza al dirigente, al comma 1 dell’art. 9 si limita a prevedere che le istituzioni scolastiche “valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione e di associazione”, facendo salva la possibilità, al comma successivo, per il regolamento di istituto di “stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti”. Le scuole devono garantire i diritti costituzionali (artt. 17 e 18) di riunione ed associazione ma spetterà poi ai regolamenti interni prevedere ed immaginare possibili forme di interazione.
Quando questo testo fu depositato la prima volta provocò un qualche turbamento tra i genitori e partì una campagna diretta a salvare il rappresentante di classe dall’estinzione ed a conservare la presidenza al genitore, che condusse poi all’approvazione di un testo unificato molto diverso. Il silenzio attuale fa dubitare che non si abbia sufficiente informazione in merito o che si confidi che ancora una volta la proposta resti senza seguito ovvero che la questione forse interessi pochi. Comunque per tale proposta il “consiglio di amministrazione” (Art. 5) ha compiti di indirizzo generale e in caso di sua inattività, irregolarità o impossibilità di funzionamento il dirigente dell’ufficio scolastico regionale può provvedere al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario fino alla costituzione del nuovo consiglio.
Nell’assetto delle competenze attuali delineate dal nuovo regolamento di contabilità (DI 129/2018) il Consiglio di istituto continua ad approvare programma annuale e conto consuntivo, documenti predisposti rispettivamente dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. (Capo II artt. 4-10) e dal D.S.G.A. (Capo V artt. 25-28), i quali quindi dovrebbero averne anche la responsabilità. Il controllo è affidato ai revisori dei conti che danno il parere di regolarità contabile. Il consiglio deve tenere conto delle loro osservazioni e, ove se ne discosti, fornire adeguata motivazione anche nel caso in cui abbia approvato il programma prima di avere acquisito il loro parere.
Pertanto laddove successivamente all’approvazione i revisori non attestino la regolarità contabile, il consiglio (che non è organo con particolari richieste competenze tecniche) dovrà giustificare adeguatamente le ragioni di tale scelta. Addirittura il conto consuntivo, approvato in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, deve essere trasmesso, corredato di idonea motivazione, dal dirigente all’Ufficio scolastico regionale ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
Non esistono più termini ordinatori e perentori. In caso il programma annuale non sia deliberato entro il 31 dicembre ed il conto consuntivo entro il 30 aprile, ferma la possibilità di provvedere alla gestione provvisoria nei limiti indicati dall’art. 6, il dirigente dà immediata comunicazione di tanto all’Ufficio scolastico regionale competente il quale nomina, entro i dieci giorni successivi, un commissario ad acta che provvede comunque all’approvazione del documento contabile entro 15 giorni dalla nomina. Insomma il consiglio che non ha compiti di controllo è chiamato a deliberare documenti di responsabilità del DS e DSGA e in caso non lo faccia, specie se in difformità del parere dei revisori, viene commissariato. Inoltre è tenuto ad illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento di un eventuale disavanzo analizzandone le cause e definendo un piano di rientro, individuando i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio e le misure dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, analizzando altresì le cause che lo hanno determinato (art. 7 comma 3).
Le responsabilità previste dalla L. 20/1994 a carico di “coloro che hanno espresso voto favorevole” all’interno dell’organo collegiale possono indurre atteggiamenti oppositivi, sebbene in realtà trattasi di responsabilità amministrativa, di natura patrimoniale, nella quale incorrono gli amministratori ed i dipendenti degli enti pubblici che, per inosservanza degli obblighi di servizio abbiano arrecato un danno diretto o indiretto all’amministrazione, mentre a mente dell’art. 41 del Testo Unico la partecipazione agli organi collegiali è gratuita e per genitori e studenti certamente avviene in assenza di esecuzione di obblighi di servizio e di connessione organica con l’amministrazione.
Difficile dire dove conduce questa partecipazione di oggi, del tempo del “consenso informato” (nota 19534 del 20.11.2018) per cui nonostante il PTOF condiviso della scuola autonoma gli studenti possono astenersi dalla frequenza (per volontà loro o dei genitori) di “tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999”.
Partecipare è prendere parte a qualcosa con la propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento diretto, recando un effettivo contributo al suo compiersi, collaborare, contribuirvi anche condividendola, concorrere con altri alla sua costituzione svolgimento, non è restare nei corridoi, nei cortili, dietro un monitor, apporre la firma sotto un documento, scegliere di astenersi. In bocca al lupo a studenti e genitori della scuola di domani.
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I genitori sono veramente coinvolti nella “corresponsabilità educativa” a scuola? ultima modifica: 2019-05-26T14:18:58+02:00 da