I requisiti essenziali per la sussistenza del mobbing nella scuola

Gilda Venezia

di Marco Barone, Orizzonte Scuola, 2.12.2021.

Gilda Venezia

Viene segnalata una sentenza della Corte d’Appello di Milano Sez. lavoro, dell’11-11-2021 che ha per oggetto un contenzioso, nell’ambito scolastico,  che riguarda nello specifico una pretesa risarcitoria in ordine ad una ipotetica fattispecie di mobbing. La Corte d’Appello conferma la sentenza del grado precedente non riconoscendo il mobbing ma effettuando una ricostruzione in punto di diritto importante.

Cosa si intende per mobbing

Con il termine mobbing ci si riferisce a una situazione lavorativa conseguente a una condotta sistematica e protratta nel tempo (calcolato in linea di massima in almeno sei mesi) che si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Quando è configurabile il mobbing

Ai fini della sua configurabilità sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio (cfr. tra le tante Cass. n. 12437/2018,;, 21328/17, Cons. Stato 5789/18).

Quale il presupposto per aversi mobbing?

Il presupposto per la sussistenza del mobbing non può essere individuato nel mero compimento di atti antigiuridici e come tali lesivi di diritti del lavoratore, quanto piuttosto nell’esistenza di una condotta vessatoria consapevolmente posta in essere dal datore di lavoro finalizzata alla persecuzione del lavoratore così da isolarlo dal contesto lavorativo e da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica.
Il fenomeno in esame pertanto si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, dal dolo del soggetto agente, da intendersi nell’accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio sottoposto o collega di lavoro. (Cass n. 10992/2020).

A chi spetta l’onere della prova?

L’onere della prova a carico del ricorrente riguarda pertanto non solo gli elementi costitutivi la fattispecie, ovvero la condotta asseritamente mobbizzante subìta (quali la lesione, la pluralità delle condotte, l’unitario disegno persecutorio delle stesse, il nesso di causalità), bensì anche l’esclusiva finalità persecutoria degli atti posti in essere dall’Amministrazione, i quali devono essere individuati e dimostrati, collegati dal solo scopo di creare pregiudizio al lavoratore e quindi ricondotti a unità da una finalità persecutoria.

Infine, è il caso di segnalare anche questo passaggio, nella sentenza ora in commento, che riguarda la questione del cambiamento dell’orario scolastico che può determinare problematiche anche di streess o essere letto come forma punitiva, ma i giudici rilevano che l’orario scolastico è tutt’altro che stabile e definitivo, che della flessibilità può esservi e va chiaramente contestualizzata tenendo conto delle esigenze organizzative del singolo Istituto scolastico.

L’orario scolastico può subire dei cambiamenti in corso d’anno

Invero è un dato notorio che all’inizio dell’anno scolastico la programmazione degli orari delle lezioni subisce una serie ripetuta di cambiamenti dettati dalla necessità di aggiornare e rimodulare l’organizzazione della didattica.

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I requisiti essenziali per la sussistenza del mobbing nella scuola ultima modifica: 2021-12-04T06:41:43+01:00 da
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