La Tecnica della scuola, 30.7.2018
Si tratta di chiarimenti che si collocano in una linea di coerenza con la recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma, di cui recepiscono implicitamente gli esiti.
La nota del MIUR espone in termini inequivocabili la corretta interpretazione dell’art.22 co.2 lett. c) del CCNL siglato il 19 aprile 2018: fatte salve le prerogative della RSU in ciascun luogo di lavoro, la delegazione sindacale è composta, come da FLC CGIL, CISL FSUR e UIL RUA sostenuto fin dal primo momento, soltanto dai sindacati firmatari del CCNL. Questo vale per l’espletamento di tutte le relazioni sindacali e la partecipazione alle attività ad esse connesse, a tutti i livelli (nazionali, regionali e territoriali), dalla contrattazione all’informazione.
I chiarimenti intervenuti, che consentono di dichiarare conclusa la fase delle polemiche e del contenzioso, riportano finalmente la dovuta chiarezza e definiscono le condizioni per un pieno rispetto delle regole nell’esercizio delle relazioni sindacali.
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