Bisogna sapere che i collaboratori del dirigente scolastico non assumono poteri di superiorità gerarchica, ma possono solo essere delegati dal Preside della scuola a svolgere alcuni compiti per l’organizzazione del lavoro. In ogni modo il collaboratore del dirigente scolastico, anche se assegnato in un posto di organico potenziato, il suo profilo giuridico resta uguale a quello di qualsiasi altro docente assegnato su un posto di organico di diritto.
Ordini di servizio e responsabilità legale
In alcune scuole i collaboratori dei dirigenti scolastici e più in generale lo staff di direzione si comportano in modo autoritario, quasi pensassero di ricoprire un ruolo giuridicamente più elevato rispetto ai colleghi. Capita leggere ordini di servizio firmati da un collaboratore del Ds, addirittura ci sono casi di collaboratori del dirigente scolastico che assumono la gestione delle relazioni sindacali e firmano protocolli sulla sicurezza, vicepresidi impegnati nell’organizzazione dell’assegnazione dei docenti alle classi e che rispondono ai colleghi negando permessi e congedi.
Bisogna ricordare che l’unico responsabile legale della scuola è il dirigente scolastico e che alcuni compiti specifici non possono essere delegabili, da parte del Preside, ad un proprio collaboratore.
Deposito firma del Ds
Per gli atti e i documenti che il dirigente scolastico è chiamato a sottoscrivere, c’è l’obbligo da parte del Preside di depositare la firma autografa, che potrà in ogni momento essere utilizzata dalla Segreteria della scuola anche in sua assenza, ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. 39/93. Proprio per il fatto che il Ds è responsabile legale della scuola e può firmare anche omettendo la firma autografa, assumono uno stato di illegittimità e di impugnabilità le disposizioni firmate da un collaboratore del dirigente scolastico.
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Il collaboratore del Ds e i suoi ordini di servizio con vizio di legittimità ultima modifica: 2021-09-25T20:49:04+02:00 da