Il colloquio degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione

edscuola_logo

di Carlo De Nitti, Educazione & Scuola, 7.6.2019

– Il colloquio degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione dopo il D. Lgs. 62/2017: idee per riflettere –

PREMESSA

Una delle innovazioni introdotte dal D. Lgs. 62/2017 che, al termine di questo anno scolastico comincerà ad espletare i suoi effetti con la sessione unica 2019 degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, è costituita dalle modalità di svolgimento del colloquio orale. Su tale argomento sono incentrate le righe che seguono: esso sta creando apprensione in molti studenti ed in parecchi docenti, poiché – com’è noto – ogni novità destabilizza chi è vissuto nelle certezze precedenti, quelle create da una pratica ventennale determinata dalla previgente normativa sulla materia de qua. In questa sede, si cercherà di fornire una lettura analitica “pratica” della novellata normativa sulla materia.

FONTI NORMATIVE

  1. D. Lgs. 62 del 13.04.2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181 lettera i), della legge 13 luglio 2015 n° 107;
  2. Nota 3050 del 04.10.2018 avente per oggetto “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative”;
  3. D.M. 769 del 26.11.2018;
  4. D.M. 37 del 18.01.2019 con tutti gli allegati;
  5. O.M. 205 dell’11.03.2019;
  6. Indicazioni nazionali per i licei (D.I. M.I.U.R.- M.E.F. 7 ottobre 2010, n. 211: Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.”;
  7. Linee guida secondo biennio e quinto anno (Direttiva M.I.U.R. 16.01.2012 n. 4):
  8. Linee guida secondo biennio e quinto anno – ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni) (Direttiva M.I.U.R. 01.08.2012 n. 69)
  9. Linee guida secondo biennio e quinto anno (Direttiva M.I.U.R. 16.01.2012 n. 5)
  10. Linee guida secondo biennio e quinto anno – ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (opzioni) (Direttiva M.I.U.R. 01.08.2012 n. 70)
  11. L. 170/2010;
  12. Linee Guida (D.M. 5669/2011);
  13. Nota M.I.U.R. 562 del 03.04.2019;
  14. Nota M.I.U.R. 788 del 06.05.2019.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, c. 9, del D. Lgs. 62/2017 ed ha la finalità di accertare da parte della Commissione il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente.

A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti (sotto forma di conoscenze) e dei metodi propri delle singole discipline (metacognizione), nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale in una disciplina non linguistica, utilizzando anche la lingua straniera, secondo la metodologia C.L.I.L.

Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, denominati con la previgente normativa percorsi di alternanza scuola lavoro[2].

Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all’art. 1 del D.L. 137/2008, convertito con modificazioni dalla L. 169/2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del P.T.O.F.

Il colloquio si svolge a partire da materiali scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. Ad essa il compito di curare l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio ed il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse, mediante nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.

A parere di chi scrive, la durata del colloquio non può essere aprioristicamente definita da un presidente con mere funzioni, ahilui!, da metronomo, ma non è possibile ritenere lontano dal vero chi identifichi in media il tempo di durata dei colloqui tra i quarantacinque ed i sessanta minuti. Sarà lo snodarsi dei colloqui dei singoli candidati a definire, in situazione, la durata dei medesimi[3].

Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari conducono l’esame anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle due prove scritte, come già avveniva con la previgente normativa.

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i Licei e delle Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali.

Tale indicazione ministeriale rende chiarezza a quanti sono in preda al dubbio se inserire nelle “buste” testi, brani, immagini etc già sviluppati durante l’anno dai docenti della classe o no. La risposta è patentemente positiva, fermo restando che il materiale proposto non deve essere necessariamente vincolato ad una disciplina specifica. Un’opera d’arte non vale solo per parlare di storia dell’arte: ad esempio, da Guernica si può partire per parlare della guerra civile spagnola, della repubblica e del successivo franchismo e non solo del pittore andaluso. Oppure: chi impedisce al candidato di utilizzare un brano da Cornelio Tacito per parlare di storia, del 1956 e della destalinizzazione, vista la ben celebre battuta di Concetto Marchesi sul rapporto tra lo storico del principato e Nerone, rispetto a quello tra Nikita Krusciov e Stalin? Oppure chi potrebbe pensare che sia strano parlare di Ignazio Silone o di Tommaso Fiore dinanzi al Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo?

Peraltro, non paiono lontani dall’ortodossia della previsione normativa quei consigli di classe che abbiano invenuto in sede di documento del 15 maggio quattro o cinque snodi concettuali -ad esempio, i diritti umani, il lavoro, la pace, l’ambiente, la guerra,la salute, la naturada declinare nellediverse discipline presenti in sede d’esame … Ne vien fuori un amplissimo “florilegio” da cui prelevare materiali per la formulazione dei contenuti delle buste[4].

Ogni commissione d’esame dedicherà un’apposita sessione della propria attività alla preparazione del colloquio: provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe ovvero nella commissione aumentato di due, affinchè anche l’ultimo candidato possa sorteggiare tra tre buste. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.

La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio e procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato, secondo i criteri di valutazione stabiliti in precedenza.

Il livello minimo perché il colloquio possa essere considerato sufficiente non è esplicitato nel più volte citato decreto così come nella successiva O.M. 205/2019 – come lo era nella normativa previgente (notoriamente 20/30) – del resto, parimenti nelle prove scritte. A parere di chi scrive, esso non può essere allocato se non intorno ai 12/20: scendendo al di sotto, il candidato correrebbe il rischio di non raggiungere il punteggio di 60/100 indispensabile per conseguire il superamento dell’Esame.

Chi scrive queste righe ritiene che, forse, non sarebbe superfluo, da parte di chi ne ha la competenza, assicurare che tutti i contenuti delle buste estratti, le relative buste anonime e le due non sortite con il loro contenuto siano conservate agli atti della Commissione d’esame ed inserite, a conclusione della sessione d’esame nel cosiddetto ”pacco”[5].

NOTA M.I.U.R. 562 del 03 aprile 2019

La Nota M.I.U.R. del 3 aprile u.s. n° 562 fornisce alcuni chiarimenti ed utili spunti di riflessione in ordine agli alunni con bisogni educativi speciali, ribadendo che l’inclusione scolastica rappresenta un valore primario. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino, concretizzati nell’applicazione costante e sicura delle norme vigenti.

Tali disposizioni mirano ad assicurare agli alunni con bisogni educativi speciali, gli adeguati strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza con gli altri compagni e compagne di classe. Esistono, infatti, caratteristiche personali, collegate all’esperienza vissuta e a condizioni di salute, anche di natura transitoria, che necessitano di tutela, di “cura educativa”, che si esplicita nel Piano Didattico Personalizzato. Esso ha, pertanto, la funzione, anche con riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali, di dichiarare e di sistematizzare gli interventi educativi e didattici, di coinvolgere attivamente la famiglia, nonché di garantire la verifica e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

È anche attraverso tale strumento – argomenta la Nota – che si realizza un sistema scolastico più equo ed inclusivo, in cui la prospettiva pedagogica rivesta maggiore significatività di quella clinica. Pertanto non deve prevalere la logica dell’adempimento burocratico ma il principio della “cura educativa”, fondato sulla responsabilità dei consigli di classe e sulla corresponsabilità dell’azione educativa.

NOTA M.I.U.R. 788 del 06 maggio 2019

Ciò viene ulteriormente esplicitato nell’ultima Nota del M.I.U.R., la 788 del 6 maggio u.s., avente per oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018/2019 – Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio”.

Nell’ambito del nuovo esame di Stato, importanti innovazioni sono state apportate all’ultima prova, il colloquio, al fine di renderlo più coerente con il quadro ordinamentale e per disporre di uno strumento più efficace di verifica, da parte delle Commissioni, del livello di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi di apprendimento previsti dai profili di ciascun indirizzo. Il quadro normativo e le indicazioni successivamente che il M.I.U.R. fornisce definiscono le finalità e la struttura del colloquio, sottolineando la sua natura pluridisciplinare ed integrata nonchè la sua importanza decisiva al fine di raccogliere elementi di valutazione significativi sul livello di “preparazione” del candidato e sulle sue capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le situazioni problematiche proposte. In altre parole, il colloquio di esame non vuole sostituirsi o, peggio, costituire una riproposizione – in versione minor, impoverita nei tempi e negli strumenti – delle verifiche disciplinari che ciascun consiglio di classe ha effettuato nell’ambito del percorso formativo e il cui esito complessivo è attestato dal credito scolastico, che passa dal 25 al 40 per cento del voto finale, con il parallelo calo dal 75 al 60 per cento del valore delle prove. Il colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il profilo di uscita, valorizzando i nuclei fondanti delle discipline.

Già l’art. 17, c. 9, del D. Lgs. 62/2017 individuava in modo puntuale la struttura del colloquio. A tal fine, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione”. Il D.M. 37/2019 chiarisce e integra tale previsione In particolare, all’art. 2, al fine di scegliere e proporre al candidato i materiali spunto per l’avvio del colloquio, viene individuata una puntuale procedura alla quale le commissioni d’esame dovranno attenersi. L’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle modalità di svolgimento del colloquio.

Come previsto dal citato D.M., il colloquio viene avviato con l’analisi e il commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (P.E.C.U.P.). Risulta perciò di fondamentale importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere di diverso tipo. Essi possono essere costituiti da:

  • testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);
  • documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);
  • esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)
  • problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali).

E’ opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati. La Nota ne esemplifica alcuni, cui non sarà certo facile non attenersi, senza incorrere in grossolane topiche:

  • la coerenza con gli obiettivi del P.E.C.U.P.;
  • la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);
  • la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare.

La coerenza con il P.E.C.U.P.  e con il percorso didattico effettivamente svolto non può che essere assoluta e totale, pena lo scantonamento in una forma di effimera “recita a soggetto” che sicuramente disorienta i giovani candidati, ed espone le commissioni ai marosi funesti del sempre

possibile contenzioso amministrativo, conseguente alla sessione d’esame, in cui risulterebbero de plano patentemente soccombenti. A parere di chi scrive, il massimo della coerenza tra documento proposto e percorso didattico effettivamente svolto si realizza proponendo documenti (o stralci significativi di essi) presi all’interno di quanto effettivamente realizzato nel corso dell’anno scolastico, come sostenuto anche in precedenza in queste righe.

Al punto che, al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, il M.I.U.R. prescrive che ogni commissione porrà particolare attenzione alla scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessità dei materiali.

La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un’apposita sessione di lavoro (i.e. seduta), sarà effettuata distintamente per ogni classe, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso formativo e con il documento del consiglio di classe che lo illustra in modo dettagliato. Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità ed un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito ovviamente da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso. Non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno rogressivamente nello svolgimento del colloquio al fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.

E’ indubbio il maggiore valore e il significato che il D. Lgs. 62/2017 ed i successivi provvedimenti ministeriali attribuiscono al documento del consiglio di classe, che deve illustrare in modo dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. E’ perciò necessario che tale documento descriva non solo i contenuti svolti, ma anche l’attuazione della progettazione didattica in termini di attività, progetti, esperienze. Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il consiglio di classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo spunto iniziale del colloquio.

E’ evidente che nella Nota di cui si parla, il M.I.U.R. suggerisce che i materiali siano individuati dalla Commissione in modo solidale tra membri esterni ed interni (i quali illo tempore hanno collaborato alla stesura del Documento del consiglio di classe).

In breve sintesi, prosegue la Nota MIUR, il colloquio è caratterizzato da quattro momenti: 1) l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, c. 1, secondo periodo, dell’O.M. 205/2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare; 2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; 3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 4) la discussione delle prove scritte.

In un siffatto contesto, per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame di Stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D. Lgs. 62/2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. 205/2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, c. 7, e l’art. 21, c. 5, della più volte citata O.M., i quali prevedono che le commissioni d’esame sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, c. 1, predisposti in coerenza con il P.E.I. o il P.D.P. di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, c. 5, dell’O.M. 205/2019.

Non sfugge ad alcuna persona interessata all’argomento – compresi i presidenti delle commissioni d’esame ed i commissari delle medesime – che la non applicazione della procedura “usuale” – la scelta tra le buste – non possa essere sufficiente per salvaguardare i diritti di tutt*. La prassi corrente debba essere integrata, da parte delle singole Commissioni “sul campo”, con l’indicazione, anche negli appositi verbali d’esame, del modus operandi con cui intendono perseguire le finalità degli esami (e la loro assoluta legittimità giuridica), tutelando in pari tempo dei candidati “speciali”. Non è del tutto superfluo rammemorare che i docenti specializzati che hanno seguito i candidati durante l’anno scolastico sono membri aggregati alle Commissioni costituite.

Potrebbe essere praticabile – è possibile ritenere, forse, senza commettere un errore marchiano – da parte delle Commissioni coinvolte in queste problematiche, la “via” di un sorteggio che, salvaguardando le forme (i.e. non faccia sentire discriminati i candidati speciali) ed il rispetto assoluto e totale della normativa vigente, garantisca i diritti dei candidati medesimi mediante prassi diversificate tanto corrette quanto efficaci: ogni Commissione interessata saprà, di certo, invenire la migliore modalità di colloquio per tutti i candidati[6].

BIBLIOGRAFIA / SITIGRAFIA[7]

  1. ETTORE ACERRA, Esami di Stato (II ciclo di istruzione), in AA.VV., Repertorio 2019. Dizionario normativo della scuola, Napoli 2019, Tecnodid;
  2. SERGIO AURIEMMA, Esami di Stato (I ciclo di istruzione), in AA.VV., Repertorio 2019. Dizionario normativo della scuola, Napoli 2019, Tecnodid;
  3. MARIO CASTOLDI, Valutare e certificare le competenze, Roma 2016, Carocci;
  4. TOMMASO MONTEFUSCO, Le competenze. Progettare, valutare, certificare, Bari 2013, Edizioni Dal Sud;
  5. TOMMASO MONTEFUSCO, La didattica laboratoriale. Manuale di buone pratiche. Cosa fare, come fare, Bari 2015, Edizioni Dal Sud;
  6. TOMMASO MONTEFUSCO, Competenze chiave europee RAV. Quali sono, come si valutano, con quali rubriche. Con espansione online, Milano 2018, Pearson Academy.

www.pugliausr.gov.it

           L’Esame di Stato del secondo ciclo nel quadro delineato dal D.Lgs. 62/2017.

www.turrisicolonna.gov.it

RINGRAZIAMENTI

Queste righe non sarebbero nate se non fossi stato onorato da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dott.ssa ANNA CAMMALLERI – a cui, in questa sede, mi è gradito rivolgere un deferente pensiero di ringraziamento – dell’opportunità di svilupparli, in primo luogo, all’interno di un Gruppo di lavoro nell’ambito del corso “Valutarcompetenze” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dalla Scuola Polo l’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” di Molfetta, presso l’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari.

Altresì, in questa sede, mi piace ringraziare per la stima e per l’amicizia di cui mi onorano:

  • il Coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prof. FRANCESCO FORLIANO, sempre prodigo di idee e di consigli intellettuali e professionali efficaci che hanno stimolato le mie riflessioni, permeandole di quanto in esse si può riscontrare di positivo ed utile al fine di applicare correttamente la normativa sulla materia;
  • la prof.ssa MONICA LOGOZZO, dirigente scolastico presso il M.I.U.R., qualificata interlocutrice e lettrice dei “materiali” empaticamente attenta;
  • il prof. LUIGI MELPIGNANO, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Galileo Ferraris” di Molfetta, con cui sono sempre felice di collaborare, in spirito di amicale condivisione;

Altrettanto, con sentimenti di amicizia e stima, ringrazio:

  • la prof.ssa DANIELA PAPARESTA e tutt* i/le docenti dell’I.I.S.S. “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari che hanno interloquito intorno alla novellata normativa, che vede quest’anno la sua prima applicazione. A tutt* loro il mio grazie più sincero.

[1] CARLO DE NITTI (Bari 1960) opera nel mondo della scuola pugliese da oltre trenta anni: da dodici è dirigente scolastico nel capoluogo di regione.

[2] Essi erano previsti dal D. Lgs. 77/2005, e così rinominati dall’art. 1, c. 784, della L. 145/2018.

[3] La media, come tutte le statistiche, si fa dopo, a posteriori… alla maniera del volo della hegeliana “nottola di Minerva”.

[4] Considerazione a latere da presidente di commissione: in una classe di dimensioni medie di 22/24 candidati, se sei commissari propongono un documento ciascuno su cinque snodi concettuali, ce n’è d’avanzo per essere efficacemente rispondenti al dettato normativo.

[5] Il fine è palmare a chiunque, sebbene non giurista, abbia un minimo di dimestichezza con le “cose di pseudo-scuola”: una civilissima forma di autotutela …

[6] Il delineato quadro normativo e l’aristotelica “phronesis” delle Commissioni appianeranno ogni criticità eventualmente insorgente.

[7] La bibliografia/sitigrafia presentata è volutamente minimale, essendo queste righe il risultato dell’esperienza di un ‘pratico’, nel senso che a questa parola attribuiva, nel 2010, Loredana Perla nel suo volume Didattica dell’implicito. Ciò che l’insegnante non sa, (Brescia, La Scuola).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Il colloquio degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione ultima modifica: 2019-06-09T14:27:23+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl