Il Consiglio di Classe, non valuta la possibilità di recupero dell’alunno: può imporlo il giudice?

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 6.11.2021.

Gilda Venezia

Le valutazioni degli alunni della scuola media devono essere fatte su scala biennale ogni volta in cui non sussistano irreversibili insufficienze. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, esaminando la vicenda svoltasi in una scuola media, dove un alunno era stato bocciato al termine del primo anno di scuola media, a causa di una grave insufficienza con voto 4 e da altre insufficienze con voto 5. Dopo l’accesso alla seconda classe consentito in sede cautelare e la sentenza dei giudici di primo grado per la quale il giudizio del Consiglio di classe non poteva essere sindacabile, il Consiglio di Stato ha invece affermato che la valutazione va effettuata su scala biennale.

I chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato

I giudici della Sezione VI, nella Sentenza 27 agosto 2019, n. 5917, interpretando l’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2017 e la parte della circolare Miur 10 ottobre 2017 n. 1865 afferente all’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, hanno chiarito che l’ammissione alle classi II e III di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, pure in ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, rimanendo logicamente sottoposta alla specifica valutazione del Consiglio di classe, la prospettiva di effettiva possibilità di recupero.

L’esame predittivo e ragionato sulle possibilità di recupero

L’art. 6 del D.lgs. n. 62/2017 dispone che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati taluni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest’ultimo caso il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. Secondo il Consiglio di Stato tali disposizioni consentono, in sede di giudizio di ammissione alla II media, con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo. Va infatti notato che nell’ipotesi indicata dalla norma, di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, al Consiglio di classe compete un’ulteriore valutazione (rispetto a quella che ha condotto ad accertare il mancato raggiungimento di sufficienti livelli di apprendimento), al fine specifico e determinante di decidere se ammettere o meno l’alunno alla classe successiva, e ciò sulla base di criteri, necessariamente prestabiliti, circa le possibilità del singolo alunno di recupero nell’anno successivo. Significativa è l’espressione utilizzata dalla norma, secondo cui lo stesso Consiglio può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione. Il comma III dell’art. 6 aggiunge, con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, che ove le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, il che non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente oltretutto che la disposizione fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche.

La valutazione su periodi più lunghi di un singolo a.s.

La circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865 recita che “L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”: l’espressione della circolare, secondo cui l’ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche in ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza rispetto a quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. n. 62/2017, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli.
L’espressione sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 succitato, e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole.

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Il Consiglio di Classe, non valuta la possibilità di recupero dell’alunno: può imporlo il giudice? ultima modifica: 2021-11-06T13:40:54+01:00 da
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