Il diritto al completamento orario del docente precario

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 13.3.2017

–  Sono precario con supplenza di 12 ore fino al 30 giungo 2017 vi chiedo: “Ho diritto al completamento orario fino alle 18 ore accettando altre supplenze?”.

Questa è la domanda che ci viene rivolta da una docente di terza fascia Gae della scuola secondaria che è riuscita ad avere una supplenza su spezzone vacante fino al 30 giugno 2017, ma si è vista negata l’opportunità, da diversi dirigenti scolastici della stessa provincia in cui insegna, di potere completare l’orario cattedra con altre supplenze saltuarie, venendo nominata dalle graduatorie di Istituto.

La norma che regola le supplenze è ancora il Decreto Ministeriale n.131 del 2007, in cui all’art.4 comma 1 è scritto: “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno”.

Nel comma 2 dello stesso art. 4 è anche scritto che per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

In buona sostanza la norma sulle supplenze garantirebbe al docente il diritto al completamento. Tuttavia è cosa nota che esistono dirigenti scolastici che se l’orario scolastico delle 12 ore non si incastra con quello delle classi del probabile completamento, procedono a dare la supplenza ai docenti che seguono in graduatoria, lasciano il docente con lo spezzone senza la possibilità di completare. Si tratta di un diritto che non sempre viene agevolato.

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Il diritto al completamento orario del docente precario ultima modifica: 2017-03-14T04:55:35+01:00 da
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