di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 25.12.2018
– Ai sensi del d.lgs. 165/2001 e con i successivi CCNL scuola, fino a giungere a quello attuale del 2016-2018, è stato tolto il potere al DS di nominare un docente nel ruolo di vicario, vicepreside e facente funzioni, nemmeno in caso di assenza o impedimento.
Ruolo di vicario e facente funzioni del DS non esiste più
Non tutti i Dirigenti scolastici sanno che il ruolo di Vicario e facente funzioni del DS è stato abolito da anni, così come è stato abolito anche l’esonero dalla cattedra per un collaboratore del Dirigente scolastico.
Ancora in molte scuole si sente parlare di vicepreside, addirittura c’è chi firma atti amministrativi, ordini di servizio e circolari con il timbro di vicedirigente scolastico. È utile sapere che i termini vicario, vicepreside e vicedirigente scolastico, non sono ruoli giuridici e non possono assumere le funzioni del DS nemmeno in caso di sua assenza o impedimento.
L’art.88 della legge 350 del 23 dicembre 2003 abrogava il comma 1 dell’art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola). In buona sostanza veniva cancellata la possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo un possibile esonero o semiesonero dall’insegnamento, i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. Con la legge 190/2014 all’art.329 veniva abrogato tutto l’art.459 del Testo Unico e tutte le velleità delle funzioni vicarie dei docenti collaboratori del DS.
Un docente può assumere le funzioni dirigenziali solo a seguito di nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che dispone l’incarico dirigenziale. Per la verità in casi di prolungata assenza del DS il DG dell’USR individua un dirigente scolastico reggente di una scuola vicina.
È utile specificare che il ruolo di vicario, previsto ai sensi dell’art.4 lettera g) del d.lgs. 416/1974, non esiste più, al suo posto esistono i Collaboratori del DS, nominati dallo stesso dirigente scolastico. Bisogna sottolineare che i collaboratori del DS, anche in caso di assenza del Dirigente non possono firmare atti amministrativi come, ad esempio, organici, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, ordini di servizio, disposizioni legate al contratto integrativo di Istituto, graduatorie di Istituto, dichiarazioni di soprannumerarietà.
Quindi il collaboratore del Ds non assume mai la funzione vicaria, né le funzioni superiori, conseguentemente non ha diritto alle indennità previste dall’art. 69 del CCNL scuola 1995 e indennità di direzione.
È anche vero che gli atti firmati dal Collaboratore, così come scrive una precisa scheda informativa della UIL scuola, non hanno alcun valore giuridico; anzi, in alcuni casi potrebbero essere intesi come abuso di potere.
Collaboratori del DS pagati con il FIS sono solo 2
L’art.34 del CCNL scuola 2006/2009 ancora vigente per effetto dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 (cfr. nota n. 2), che il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f). È utile sapere, come abbiamo scritto più volte, che con la legge 107/2015, precisamente ai sensi dell’art.1 comma 83, il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Il termine “coadiuvano” significa collaborare insieme al Ds e non certo sostituirlo in responsabilità specifiche. Quindi il dirigente scolastico che delega un suo collaboratore a firmare atti amministrativi in sua presenza o in sua assenza (cosa che sarebbe più giustificabile), commette un’azione di dubbia liceità.
La delega del Dirigente scolastico che autorizza i suoi collaboratori o un suo singolo collaboratore a firmare atti amministrativi e circolari che hanno anche valenza di ordini di servizio, dovrebbe essere resa pubblica, inserita sul sito web della scuola nella sezione trasparenza e comunque dovrebbe essere conosciuta da tutto il personale scolastico.
Fonte del responsabile dell’immissione
Firmare al posto del Dirigente scolastico da parte di un collaboratore del Ds è un atto di dubbia liceità, ma non inserire. In un documento digitale, la fonte del responsabile dell’immissione, con l’atto di delega se c’è delega, è sicuramente una violazione dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993.
Ai sensi del d.lgs. 39/93 è specificato che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.