Il futuro dei DM dopo l’aggiornamento delle GAE del 2019

di Lauro Zanzara, La scuola semplice, 10.6.2019 

– La giurisdizione amministrativa, come ormai è noto nelle scuole, è esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato.

La Sentenza del TAR è il giudizio di primo grado e può essere appellata con ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è l’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa, si tratta di un organo costituzionale con funzioni consultive e giurisdizionali. Il giudice è un giudice speciale amministrativo, estraneo alla pubblica amministrazione italiana.

L’ Adunanza Plenaria ha quindi la funzione di uniformare la giurisprudenza del C.d.S. o di risolvere questioni di particolare importanza, com’è stato per il DM., indicando chiaramente la legge da applicare in situazioni controverse e fare in modo che, anche chi non è d’accordo, la osservi.

Il 27 febbraio scorso sono state pubblicate due identiche sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n.4 e n.5 del 2019 che hanno ribadito l’infondatezza dei ricorsi presentati in tutta Italia, ricorsi che hanno riguardato oltre 40 mila persone, se anche ciascuna avesse speso, è non è così, 100 € si tratta di un affare da 4 milioni di euro!

La Sesta Sezione del C.d.S. non ha mai condiviso l’orientamento assunto dall’Adunanza Plenaria con la ben nota sentenza n. 11 del 2017 che sanciva l’impossibilità di inserimento dei diplomati magistrali in GAE. Basandosi su norme successive contenute nel Decreto Legislativo 87 del luglio 2018 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese- la Sesta Sezione aveva richiesto un ripensamento sulla questione DM con la sentenza di riemissione all’Adunanza Plenaria del 4 dicembre 2018 (N. 06885/2018 REG.PROV.COLL. – N. 05941/2018 REG.RIC.)

Il citato “decreto dignità” , mettendo tutti gli abilitati sullo stesso piano, come ricorderete, prevedeva il concorso riservato, oggi in via di conclusione, destinato ai docenti in possesso del Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, purché potessero vantare, nei precedenti otto anni scolastici, almeno due anni di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali. Lo stesso requisito di servizio veniva equamente richiesto ai docenti laureati in Scienze della formazione primaria.

L’Adunanza Plenaria, a febbraio di quest’anno, ha di nuovo ribadito lo stesso principio di diritto:

“Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Nelle due sentenze si legge che “l’art. 1-quinques del d.l. n. 87 del 2018, non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza”.

Solo le sentenze passate in giudicato prima dell’Adunanza Plenaria n. 11/2017, favorevoli all’inserimento dei DM nelle GAE, rimangono valide e circoscritte alle sole parti di quei giudizi, pochi ricorsisti sono salvi.

A questo punto i giochi sono davvero chiusi e chiunque può farsi un’idea dei ricorsi che alcuni continuano a riproporre immotivatamente.

Apprezzo molto le parole dello studio Michele Bonetti che, spero, convincano tutte le persone che sono deluse da questa vicenda davvero tutta “italiana”.

“ Noi riteniamo che come studio legale non debbano confondersi i piani politici con quelli giudiziari e, dunque, pur rispettando la posizione di chi la pensa diversamente da noi, riteniamo che una nuova azione giudiziaria, per coloro che hanno già intrapreso un ricorso, depotenzi i ricorsi già incardinati e, allo stato, non produca neanche giovamenti politici, incrementando le critiche che da anni si rivolgono ai diplomati magistrali.”

Chi è in ruolo con sentenza passata in giudicato rimarrà in ruolo, invidiato da molti, a volte la giustizia non è uguale per tutti.

Chi è in ruolo con riserva, ha potuto anche partecipare al concorso straordinario e, al momento della sentenza di merito, è ritornato o ritornerà ad essere supplente nella II fascia di istituto.

Tutti coloro che avevano almeno due anni di servizio hanno partecipato al concorso straordinario e si ritroveranno in una sorta di graduatoria regionale, in attesa del posto di ruolo o di altre supplenze dalla II fascia di Istituto.

Chi non aveva ancora due anni di servizio nella scuola statale continuerà le supplenze dalla seconda fascia di istituto, in attesa di vincere un concorso ordinario o di vedersi garantito il diritto al posto fisso dopo 3 anni di servizio, senza alcun ricorso, si spera.

I diplomati magistrale che hanno confermato o aggiornato l’iscrizione con riserva nelle GAE, vi rimarranno con riserva, ma rimarranno anche in II fascia di istituto a pieno titolo, senza rimetterci nulla.

Coloro che sono entrati in ruolo,con clausola risolutiva apposta sul contratto non hanno potuto presentare la domanda lo scorso mese ma, se licenziati, dopo che il dirigente scolastico avrà disposto la risoluzione del contratto, si reinseriranno nella II fascia di istituto.

Alcuni insegnanti sono ancora inseriti in GAE a seguito di Decreti Monocratici dei Presidenti dei TAR, non confermati in camera di consiglio; per questi colleghi alcuni UST stanno procedendo al depennamento per mancanza di titolo idoneo. Infatti , nei casi in cui l’inserimento con riserva, o anche a pieno titolo, sia avvenuto esclusivamente per effetto di decreti cautelari, a cui non sono seguite un’ordinanza o una sentenza , di merito o cautelare, i provvedimenti hanno esaurito i loro effetti (art. 56, comma 4, D. L.vo 104 del 2.7.2010) .

I diplomati magistrale devono fare attenzione soprattutto alla II fascia di Istituto, la fascia da cui lavoreranno, perché essa è stata aggiornata prima (2017/2020) ed è ancora valida, essendo triennale. Per loro è previsto che l’ iscrizione con riserva in I fascia non debba compromettere la permanenza, a pieno titolo, per lo stesso insegnamento, nella II fascia delle graduatorie di istituto, costituite ai sensi del DM. 374/2017. Significa che, andando male il merito, lavoreranno sempre dalla II fascia che hanno aggiornato nel 2017.

Non bisogna dimenticare che, dopo l’ultimo aggiornamento di maggio scorso, riservato ai soli abilitati, nessuno può ora cambiare provincia per le GI (Graduatorie di istituto).

Devono essere confermate tutte le sedi scelte a giugno 2017.

Se si sostituisce una sede nella I fascia di istituto, automaticamente, si viene cancellati dalle graduatorie di istituto di II e di III fascia per le altre graduatorie nella sede sostituita.

Le domande per la scelta delle sedi dovranno essere presentate on line con il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche – dal 15 luglio al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione di Istanze online.

Le graduatorie di istituto di prima fascia provvisorie saranno note entro il 20 agosto, le definitive entro il 31 agosto.

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Il futuro dei DM dopo l’aggiornamento delle GAE del 2019 ultima modifica: 2019-06-11T05:58:49+02:00 da
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