ItaliaOggi 1.3.2016.
– Le procedure di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento si svolgeranno nel 2019. Idem per le graduatorie di istituto di I fascia. Non così, invece, per le graduatorie di istituto di II e III fascia, che cesseranno i loro effetti al 31 agosto 2017 e saranno sostituite dalle nuove dal 1° settembre 2017.
Lo prevede un emendamento al decreto milleproroghe, approvato dal Senato in via definitiva il 24 febbraio scorso. L’emendamento aggiunge il comma 10-bis, all’articolo 1, del disegno di legge 2237, che prolunga di due anni il termine di validità delle attuali graduatorie a esaurimento (fino al 31 agosto 2019).
La ratio del provvedimento è quella di «cristallizzare» gli elenchi in vista dell’attuazione della legge 107/2015. In particolare per quanto riguarda l’espletamento dei concorsi.
La riforma Renzi, infatti, prevede che il reclutamento dei docenti debba continuare ad avvenire secondo il criterio duale stabilito dalle legge 124/99: il 50% dei posti agli aventi titolo tratti dalle graduatorie dei concorsi e il restante 50% agli aspiranti docenti utilmente collocati nelle graduatorie a esaurimento.
Tale criterio, peraltro, è stato salvato in extremis in sede di discussione parlamentare. Perché, inizialmente, l’intenzione del governo era quella di cancellare le graduatorie con un colpo di spugna. Stando alle informazioni contenute nel dossier predisposto dal centro studi del senato: «La previsione sembrerebbe finalizzata a facilitare la pianificazione dei posti da bandire nel concorso previsto dalla l. 107/2015» si legge nel documento «le cui assunzioni dovrebbero avvenire negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019».
La proroga delle validità delle graduatorie permanenti estende a 5 anni la validità degli elenchi attuali. In ciò precludendo ai docenti attualmente inclusi in tali elenchi la possibilità di far valere subito i punteggi maturati nel periodo di vigenza delle graduatorie e impedendo loro di trasferirsi in province con maggiori possibilità di assunzione.
Il prolungamento del periodo di validità delle graduatorie a esaurimento avrà effetti diretti anche sulla prima fascia delle graduatorie di istituto. In tale fascia vengono inclusi gli aspiranti docenti, già inclusi nelle graduatorie a esaurimento, che chiedano di concorrere anche per le supplenze che vengono conferite dai dirigenti scolastici.
L’inclusione nella prima fascia comporta la traslazione nelle graduatorie di istituto del punteggio attribuito agli aspiranti in sede di valutazione delle domande di aggiornamento nelle graduatorie a esaurimento. E dunque, il mancato aggiornamento comporterà la cristallizzazione delle posizioni dei docenti precari interessati anche negli elenchi di I fascia attualmente in vigore nelle istituzioni scolastiche. Il tutto per lo stesso periodo di vigenza delle graduatorie a esaurimento, il cui termine di scadenza, ordinariamente previsto per il 31 agosto 2017, adesso slitterà di due anni, al 31 agosto 2019.
La proroga non vale, invece, per le graduatorie di istituto di II e III fascia: gli elenchi dove vengono collocati, rispettivamente, gli aspiranti docenti abilitati, ma non inclusi nelle graduatorie a esaurimento e i precari non abilitati che vantino solo il possesso del titolo di accesso al posto o alla classe di concorso. Pertanto, il termine di validità delle graduatorie di istituto di II e III fascia scadrà alla data ordinariamente prevista: il 31 agosto 2017. Conseguentemente, le domande per l’aggiornamento di questi elenchi dovranno essere presentate nel 2017, entro il termine che sarà reso noto dall’amministrazione scolastica.