Il nuovo accordo ARAN OO.SS. sugli scioperi non cambia nulla per i docenti

Gilda Venezia

dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 22.1.2021.

Non c’è obbligo di comunicazione preventiva alla scuola per la partecipazione ad eventuali scioperi.

Stanno pervenendo alla Gilda diverse richieste di chiarimento circa il presunto obbligo da parte dei docenti di dichiarare prima dell’indizione di uno sciopero la partecipazione, la non partecipazione o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo. L’accordo ARAN-OO.SS. sui servizi minimi in caso di sciopero nel comparto dell’istruzione sottoscritto in data 2 dicembre 2020 recita infatti all’art.3 punto 4:

  1. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
  2. L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
  3. a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
  4. b) l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
  5. c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e delle indicazioni di cui alla lettera a).

Sono pertanto illegittime le circolari con le quali alcuni dirigenti scolastici pretendono l’obbligo di comunicare per iscritto ai docenti la partecipazione, la non partecipazione o il non aver ancora maturato la decisione in merito allo sciopero. I Dirigenti POSSONO SOLO INVITARE I DOCENTI ALLA COMPILAZIONE DI MODELLI PREDISPOSTI DALLA SCUOLA. LA MANCATA RISPOSTA DA PARTE DEL DOCENTE E’ PERFETTAMENTE LEGITTIMA.

I Dirigenti che non ottemperano al dispositivo normativo nazionale possono andare incontro ad accuse fondatissime di comportamenti antisindacali.

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Il nuovo accordo ARAN OO.SS. sugli scioperi non cambia nulla per i docenti ultima modifica: 2021-01-23T04:33:53+01:00 da
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