Il requisito della convivenza nelle assegnazioni provvisorie

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 26.6.2022.

Gilda Venezia

Per  partecipare all’assegnazione provvisoria il personale docente assunto a tempo indeterminato deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Nelle assegnazioni provvisorie, diversamente dalle domande di mobilità, il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi senza alcun vincolo. Ciò vale anche per il docente coniugato che potrà anche decidere di ricongiungersi al figlio, ai genitori o perfino a un altro soggetto convivente.

Il requisito della convivenza

Per ricongiungersi al genitore, ai figli o al coniuge non è necessaria la convivenza. Tale requisito è invece necessario nel solo caso di ricongiungimento ad una persona diversa (parenti, affini o altri soggetti) con cui, appunto, si convive. In questo caso la stabilità della convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.

La prima preferenza

Il docente che chiede l’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli deve indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole può scegliere una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.

La scelta del comune

Dopo aver scelto come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento, l’insegnante deve comunque indicare dopo l’intero comune.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia solo una scuola.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

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Il requisito della convivenza nelle assegnazioni provvisorie ultima modifica: 2022-06-26T07:53:50+02:00 da
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