Lucio Ficara, La Tecnica della scuola 17.4.2016
– Nel contratto di mobilità è prevista una norma specifica per il personale docente trasferito d’ufficio per incompatibilità. Si tratta dell’art.16 del Ccni sulla mobilità 2016/2017, in cui è scritto: “Il personale docente trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato trasferito”.
Se per esempio un docente fosse stato trasferito d’ufficio in corso d’anno scolastico per incompatibilità ambientale da una scuola X ad un’altra scuola Y, non potrà più fare richiesta di mobilità verso la scuola X. In sostanza, secondo quanto previsto dal contratto chi è trasferito d’ufficio per incompatibilità con un dato ambiente scolastico, non potrà esprimere tra le preferenze della domanda di mobilità la scuola da cui è stato trasferito, e non potrà, in caso di soprannumero o esubero, nemmeno essere utilizzato d’ufficio in tale scuola. Infatti bisogna sapere che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità, disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, si applica quando ricorrano ragioni di urgenza. Infatti, come scritto nell’art.468 del D.L.vo n. 297/94, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico.
Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo. Per cui se un docente si comporta in modo scorretto, vessatorio nei confronti dei colleghi, offendendo l’onorabilità di un’intera comunità scolastica e diffamando le varie componenti scolastiche, e per tali motivi viene allontanato dalla scuola perché diventato incompatibile, non potrà più richiedere attraverso la mobilità territoriale, quella professionale e nemmeno quella annuale, il rientro in tale istituzione scolastica. Più precisamente, se un docente è trasferito d’ufficio per incompatibilità, in quanto ai sensi dell’art. 2103 del codice civile sono state comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive, allora non ha senso consentire il rientro del docente nella scuola da cui è stato allontanato.
Il rientro vietato ai docenti trasferiti d’ufficio per incompatibilità ultima modifica: 2016-04-17T14:39:06+02:00 da