Il risarcimento del danno da infortunio dell’alunno di una scuola pubblica

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avv. Antonio Arseni , Guide Legali, maggio 2016

– La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’insegnante.

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Alcune sentenze della Cassazione, pronunciate ad inizio del 2016, hanno riproposto la questione oggetto del presente contributo, invero dibattuta nel passato fino all’intervento risolutivo delle Sezioni Unite  con la nota decisione del 17/06/2002 n° 9346.
In pratica, nel momento in cui si verifica l’ infortunio di un alunno, durante il tempo in cui questi si trova all’interno dell’Istituto scolastico, il quesito che comunemente viene posto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile ed il relativo titolo.
Prima di rispondere alla domanda che, come vedremo, ha rilevanti effetti soprattutto sul piano probatorio, va precisato che le ipotesi in cui l’insegnante può essere chiamato a rispondere dei danni subiti da un alunno, a seguito di un infortunio avvenuto in ambito scolastico, possono riguardare tanto l’ipotesi in cui l’alunno subisce un danno per fatto proprio (c.d. autolesione), quanto quella in cui è lo stesso  a provocarlo nei confronti di un altro. In entrambi i casi la responsabilità civile della Amministrazione Scolastica consegue a quella dei propri dipendenti, tenuti all’osservanza degli obblighi di vigilanza in virtù del principio di immedesimazione organica ex art. 28 Cost., ove si tratti di insegnanti di una scuola pubblica. È anche previsto, dall’art. 61, 2° comma della L. 312/1980, l’esclusione della possibilità che i docenti statali possano essere convenuti direttamente in giudizio nelle azioni di risarcimento danni per culpa in vigilando, quale sia il titolo  contrattuale od extracontrattuale, salvo l’ azione di rivalsa della P.A. in caso di dolo o colpa grave.
Nella prima ipotesi, secondo le Sezioni Unite, la responsabilità sarebbe di tipo contrattuale, nella seconda di tipo extracontrattuale.
Nelle decisioni del S.C. (ex multis, v. Cass. 16/02/2015 n° 3081; Cass. 22/09/2015 n° 18615; Cass. 12/10/2015 n° 20475), riguardanti la prima ipotesi, comune denominatore è il fatto che “con l’accoglimento della domanda di iscrizione presso l’Istituto scolastico e la conseguente ammissione dell’alunno a scuola, sorge un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui il medesimo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.
Da tale obbligo consegue che l’Istituto scolastico è tenuto a “predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei ad evitare i danni che l’alunno possa provocare a sé stesso, sia all’interno dell’edificio scolastico che nelle sue pertinenze , di cui abbia la custodia, messe a disposizione per eseguire la propria prestazione, compreso il cortile antistante l’edificio scolastico, ove viene consentito l’accesso e lo stazionamento degli utenti ed in particolare degli alunni (v. Cass. 3680/2011; Cass. 1769/2012; Cass. 22752/2013; Cass. 2413/2014; Cass. 23202/2015).
L’obbligo di vigilanza e sorveglianza che l’Istituto scolastico è tenuto ad osservare, è modulato sulla base di una condotta diligente secondo i criteri di normalità, da apprezzarsi anche in relazione alla sua capacità tecnico-organizzativa.
Si parla, a tal proposito, di “contratto di protezione” secondo il quale tra gli interessi da realizzare da parte della Scuola rientra quello alla integrità fisica dell’allievo.
In relazione alla responsabilità extracontrattuale, che riguarda più precisamente l’infortunio provocato da un alunno nei confronti di altro alunno o di un terzo, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 2048 c.c, , per cui la responsabilità del precettore è presunta salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.
La distinzione suddetta ha notevole importanza per le conseguenze che ne scaturiscono, coinvolgendo diversi profili.
Più precisamente:

  1. prescrizione dell’azione: decennale per quella contrattuale ex art. 2946 c.c. e quinquennale per quella extracontrattuale ai sensi dell’art. 2947;
  2. irrisarcibilità dei danni non prevedibili: sulla base dell’art. 1225 c.c. nella responsabilità contrattuale il risarcimento è circoscritto, a differenza della responsabilità aquiliana e purché non si ravvisi il dolo, ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione;
  3. ripartizione dell’onere probatorio: l’insegnante (e l’Istituto) potrà vincere la presunzione di responsabilità a suo carico (nella ipotesi di responsabilità extracontrattuale) dimostrando di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose, nonché la imprevedibilità e repentinità in concreto della condotta dannosa, che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento (v. Cass. 9542/2009; Cass. 24835/2011; Cass. 2413/2014; Cass. 23202/2015).

A questi principi si sono sostanzialmente conformate le decisioni adottate dalla Corte Regolatrice nel corrente 2016 e di cui facevamo cenno.
Così è stato ritenuto con sentenza 08/04/2016 n° 6844 la insussistenza della responsabilità del precettore (Istituto) in un caso in cui, nel corso di una partita di calcio disputatasi durante l’orario scolastico e svoltasi in assenza dell’insegnante di Educazione fisica, un alunno durante una normale azione di gioco, senza alcuna animosità o intenzione particolare di ferire, riceveva una pallonata a distanza ravvicinata che causava una lesione all’occhio del ragazzo, quantificata in misura del 30% della invalidità permanente. Infatti, come era stato osservato dal Tribunale in primo grado, il quale aveva rigettato la domanda (stessa sorte seguendo il successivo giudizio di appello), l’infortunio era avvenuto in una normale partita di gioco laddove l’assenza dell’insegnante non aveva avuto un contributo causale nella determinazione dell’evento per la sua repentinità e imprevedibilità, tali da non permettere un eventuale intervento dell’insegnante qualora, se presente, avesse deciso di frapporsi tra il tiro e l’occhio del ragazzo.
Ai principi di cui all’art. 2048 c.c. si ispira altra decisione del 09/05/2016 n° 9337, in un caso in cui una minore, mentre si trovava all’interno del cortile della scuola, veniva letteralmente travolta da un alunno di quarta elementare, a sua volta inseguito da uno di quinta, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni personali. Condannato in primo grado l’Istituto Scolastico, la sentenza veniva riformata in appello sulla base della accertata circostanza che lo stesso avrebbe fornito prova in ordine alla imprevedibilità dell’evento lesivo. Approdata in Cassazione, la Corte annullava la sentenza ritenendo che non fosse sufficiente la sola dimostrazione, da parte dell’Istituto, di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo dopo la serie causale degli episodi sfociati poi nel danno,essendo invece necessario anche dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Nel caso di specie, osserva la Corte Regolatrice,  il Giudice di appello aveva valorizzato in modo non convincente la circostanza che l’evento lesivo non poteva essere impedito per essersi verificato in modo improvviso e repentino, senza dare giusto rilievo al fatto che la prova liberatoria da parte della scuola doveva incentrarsi sulle modalità dell’incidente, dato che il ragazzo investitore era sbucato correndo velocemente inseguito da altri ragazzi, in un contesto, quindi, che evidenziava, al di là della presenza dell’insegnante, che la situazione all’interno del cortile della scuola fosse tutt’altro che sotto controllo.
Ulteriori tre decisioni della Cassazione, intervengono sul tema della responsabilità contrattuale dell’insegnante (Istituto) di cui sopra si è detto, in quanto riguardanti  casi di autolesione dell’allievo:

  1. una ragazza che si faceva male nell’ora di educazione fisica in quanto, giocando a pallavolo, cadeva a terra provocandosi una distorsione al ginocchio, addebitando all’Istituto la responsabilità dell’evento in quanto la caduta doveva ritenersi riconducibile alla mancata esecuzione degli esercizi di riscaldamento da parte dell’insegnante (Cass. 20/01/2016 n° 897):
  2. una alunna di 13 anni che scivolava sul pavimento bagnato degli spogliatoi della palestra della scuola riportando la rottura di un dente ed una invalidità del 3% (Cass. 25/02/2016 n° 3965);
  3. uno studente che urtava l’occhio contro lo spigolo della cattedra durante l’ora di matematica in assenza dell’insegnante (Cass. 08/04/2016 n° 6847).

Nella seconda e terza decisione, appena ricordate, la Corte Regolatrice conferma il proprio orientamento in ordine alla natura contrattuale, in caso c.d. di autolesione, riconoscendo la responsabilità del MIUR sulla base della circostanza che l’insegnante aveva omesso di esercitare la doverosa vigilanza e sorveglianza che sarebbero state idonee ad evitare il fatto pregiudizievole verificatosi in tutti i suddetti casi per assenza dell’insegnante nell’occasione dell’evento lesivo.
Per il caso dell’infortunio della ragazza, “entrata in palestra a freddo”, è stata esclusa ogni responsabilità della amministrazione scolastica sulla base della circostanza che non era stato provato il nesso causale tra il mancato stretching ed il danno subito a seguito della caduta.
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Il risarcimento del danno da infortunio dell’alunno di una scuola pubblica ultima modifica: 2016-10-22T22:08:35+02:00 da
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