Trattenimento in servizio (volontario) forse anche per svolgere attività di tutoraggio ai neoassunti.
Le pubbliche amministrazioni potranno trattenere in servizio anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e fino a 70 anni di età, previa disponibilità dell’interessato, nei limiti del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate, il personale dipendente di cui ritengano necessario continuare ad avvalersi, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
Lo prevede l’articolo 23, comma 5, della Manovra 2025, di cui al momento conosciamo solo una bozza.
Il personale, individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle suddette esigenze organizzative e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Nella relazione tecnica allegata alla bozza di Manovra è spiegato che “la disposizione è volta ad attribuire alle amministrazioni una facoltà, esercitabile ove ci siano esigenze funzionali non diversamente assolvibili ed anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti, così da garantire loro un necessario affiancamento del personale più esperto per operare un “passaggio di competenze” che garantisca il più alto standard di efficienza, ed opera specificamente previa disponibilità dell’interessato“.
Riguarda la scuola?
Come potrà essere applicabile alla Scuola questa norma?
Per i docenti e anche per i dirigenti scolastici sono già previste le figure di tutor che affiancano i neoassunti nell’anno di prova.
Per i dirigenti scolastici è anche stata recentemente introdotta la figura del mentore, un dirigente in servizio che ha maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l’affiancamento a beneficio dei nuovi assunti dell’amministrazione. In quest’ultimo caso la misura è a costo zero, in quanto, secondo il Contratto dirigenti scolastici 2019/21 (articolo 16), l’attività di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente e non determina il riconoscimento di appositi compensi.
Solo per il DSGA non è previsto un apposito tutoraggio e i neoassunti devono imparare sin da subito “a cavarsela da soli”.
Secondo la disposizione legislativa, inoltre, il docente che chiedesse il trattenimento in servizio dovrebbe smettere di insegnare e limitarsi ad attività di affiancamento ai colleghi neo-immessi in ruolo.
Altra domanda: quali potrebbero essere, nelle istituzioni scolastiche, le “esigenze funzionali non diversamente assolvibili“?
Insomma, non è del tutto chiara l’applicabilità di questa norma – al momento comunque non ancora approvata – al personale scolastico.
Come funziona ora il trattenimento in servizio
Ricordiamo, in proposito, che dal 2014 non è più possibile permanere in servizio al compimento dell’età pensionabile: il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha infatti abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Sono però previste due eccezioni.
Raggiungimento dei contributi minimi
La prima riguarda i casi in cui la permanenza sia necessaria per maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.
Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2025, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
Partecipazione a progetti internazionali
L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di tre anni.
In entrambi i casi, il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.