Obiettivo scuola, 25.9.2022.
Nota USR Lazio.
Può accadere che alcuni posti annuali o sino al termine delle attività didattiche siano (temporaneamente) privi di titolare ancorché assente.
Si tratta dei:
- posti accantonati in attesa della nomina dei vincitori delle procedure concorsuali straordinarie di cui all’art. 59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. “straordinario bis”);
- posti o spezzoni liberatisi per la rinuncia di aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale, oppure per il passaggio al tempo parziale, oppure per il ricorso dei nuovi assunti alla possibilità di cui all’art. 15, co. 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, oppure per il ricorso di docenti già di ruolo da almeno tre anni alla possibilità di cui all’art. 36 del CCNL;
- posti o spezzoni rimasti vacanti dopo le nomine svolte dagli Ambiti e appartenenti a classi di concorso le cui GPS siano esaurite.
Lasciando da parte il terzo caso, per i primi due è opportuno dare indicazioni su come procedere alla copertura temporanea del posto o spezzone, in attesa che l’Ufficio scolastico regionale o l’Ambito territorialmente competente provvedano alla nomina.
Sia per il primo sia per il secondo caso, le istituzioni scolastiche ed educative, dovranno sottoscrivere un contratto a tempo determinato di supplenza breve, quindi utilizzando le graduatorie di istituto (se esaurite, le messe a disposizione) al fine della selezione degli aspiranti.
Questi contratti dovranno recare un termine breve, indicativamente di sette/dieci giorni e potranno essere eventualmente rinnovati, nel caso in cui terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio scolastico regionale o dall’Ambito. In ogni caso, si tratta di contratti che dovranno recare la clausola risolutiva di cui all’art. 41 del CCNL del 19 aprile 2018, cioè in caso di «individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.»
Il sistema informativo del Ministero, però e sino al 31 dicembre, gestisce i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti.
Per questo motivo e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo, passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi, occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto.
Proprio perché la natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve, in caso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all’art. 14 co. 2 dell’ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, con la salvaguardia di cui al co. 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 14 co. 1 della menzionata ordinanza.
Si coglie l’occasione per specificare che i docenti che rifiutino offerte di contratto formulate dall’Ambito territoriale provinciale di Roma e, perciò, siano colpiti dalle sanzioni di cui all’art. 14 co. 1 dell’ordinanza del Ministro n. 112 del 2022, possono ugualmente accettare contratti presso l’istituto di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto” di Roma a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie di istituto o da messa a disposizione, poiché il sistema informativo che gestisce le nomine mediante scorrimento delle GPS non gestisce la selezione dei docenti con specializzazione monovalente all’insegnamento agli studenti con sordità.
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Indicazioni contratti supplenze brevi per posti accantonati o posti/spezzoni temporaneamente liberi ultima modifica: 2022-09-26T07:04:54+02:00 da