Obiettivo scuola, 17.3.2022.
Docenti di ruolo su infanzia/primaria specializzati su sostegno nella secondaria: con il nuovo CCNI resta precluso il passaggio di ruolo.
Storicamente il sostegno costituisce una “tipologia di posto” e non un’autonoma classe di concorso. Si può infatti distinguere fra “posto di sostegno”, “posto comune\normale” e “posto speciale”.
Basti pensare che:
- Fino al concorso del 2012, nessuna procedura concorsuale è stata avviata specificatamente per posti di sostegno. I vincitori (e gli idonei) di tale concorso, che erano in possesso anche del titolo di specializzazione su sostegno, venivano inseriti in un correlato elenco di sostegno, potendo essere assunti, oltre che per la\e classe\i di partecipazione al concorso, anche per posti di sostegno.
- Nelle graduatorie d’istituto, fino al 2020, non era presente una specifica classe di concorso per sostegno ma solo un “elenco” nel quale erano presenti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, inseriti con lo stesso punteggio mutuato da quello della propria classe di concorso.
- Il corso di specializzazione per le attività di sostegno, fino al IV ciclo, era esclusivamente riservato ai docenti in possesso di abilitazione nella propria classe di concorso.
PROCESSO GIÀ AVVIATO MA ANCORA NON CONCLUSO
A partire dal 2016 si è avviato un processo di affrancamento del sostegno dall’appartenenza alla propria classe di concorso. In particolare:
- Nel 2016, per la prima volta, è stata bandita una specifica procedura concorsualeper posti di sostegno con prove concorsuali indipendenti da quelle della propria classe di concorso e con proprie autonome graduatorie. Lo stesso è avvenuto in occasione del concorso ordinario 2020 e dello straordinario 2020.
- A partire dal TFA IV ciclo, la partecipazione alle selezioni per la scuola secondaria è stata svincolata dal possesso dell’abilitazione nella propria classe di concorso.
- Per la prima volta, con le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è stata istituita una specifica “graduatoria”dove sono inseriti i candidati in possesso del titolo di specializzazione (I fascia) o con 3 anni di servizio su sostegno (II fascia). In tali graduatorie i candidati sono inseriti con punteggi autonomi rispetto a quelli delle proprie classi di concorso. Da tali graduatorie peraltro nell’anno scolastico 2021\2022 si è pure attinto per le nomine in ruolo straordinarie effettuate ai sensi del Decreto Sostegni BIS.
Numerosi docenti, benché non abilitati su materia, sono stati quindi immessi in ruolosulla base delle suddette procedure.
I PROBLEMI ANCORA DA RISOLVERE
Sebbene negli ultimi anni il sostegno abbia assunto maggiore autonomia, mancano ancora alcuni passaggi affinché si possa considerare a tutti gli effetti una classe di concorso autonoma.
Basti pensare che ancor oggi, per i docenti che vengono assunti dalle GPS di sostegno (non da graduatorie incrociate), nei contratti sottoscritti si fa ancora riferimento alla “tipologia di posto, sostegno” e alla classe di concorso di appartenenza (es: A18, A46) perché il SIDI non consente l’inserimento di un contratto su “sostegno” senza indicare anche una relativa classe di concorso, anche se questa ormai non ha più alcun legame con il sostegno.
TRASFERIMENTO O PASSAGGIO DI CATTEDRA?
Un altro problema da affrontare è quello della mobilità dei docenti di ruolo. Attualmente, il passaggio dalla tipologia di posto comune a quella di sostegno (nello stesso grado) e viceversa viene considerato come un “trasferimento” e non un “passaggio di cattedra” (che a sua volta rientra nella mobilità professionale).
Il nuovo contratto della mobilità valido per il triennio 2022/2025 non prevede novità in tal senso, nonostante inizialmente la bozza illustrata ai sindacati prevedeva che il movimento da posto comune a sostegno (e viceversa) sarebbe stato considerato come mobilità professionale.
Ora, mentre i trasferimenti provinciali non sono soggetti ad aliquote, la mobilità professionale provinciale (così come quella interprovinciale) può essere disposta nel limite del 25% dei posti vacanti e disponibili. Ciò avrebbe reso più difficile a livello provinciale ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune e ciò, nelle intenzioni del Ministero, al fine di garantire agli alunni con disabilità la continuità didattica e la stabilità relazionale cui hanno diritto.
IL PASSAGGIO DI RUOLO PER I DOCENTI SPECIALIZZATI MA NON ABILITATI SU MATERIA
Infine, ma non da ultimo, resta il problema di chi, di ruolo nella scuola primaria o dell’infanzia e specializzato sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado, alla luce delle disposizioni del CCNI 2022/2025 vigente, non può presentare domanda di passaggio di ruolo nella scuola secondaria, in quanto non abilitato su materia.
Ricordiamo che, a partire dal IV ciclo, la partecipazione alle selezioni del TFA sostegno per la scuola secondaria è stata svincolata dal possesso dell’abilitazione nella propria classe di concorso.
Infatti, come anticipato, nel CCNI mobilità il sostegno viene ancora considerato una “tipologia di posto” e non è consentita la presentazione della domanda di mobilità su “posto di sostegno” ai docenti che non siano anche abilitati su materia\posto comune.
Ai tanti docenti di ruolo nella scuola primaria e dell’infanzia, specializzati su sostegno nella scuola secondaria, viene quindi preclusa la possibilità di presentare domanda di passaggio di ruolo, in quanto non abilitati su materia nella scuola secondaria.
Ciò, oltre ad apparire incoerente con il processo già ampiamente avviato di sdoganamento del sostegno dalla classe di concorso di appartenenza, contrasta con le tante assunzioni fatte negli ultimi anni (da concorsi e GPS) di docenti “specializzati” su sostegno ma non abilitati su materia.
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Infanzia primaria specializzati su sostegno nella secondaria: niente passaggio di ruolo ultima modifica: 2022-03-18T08:15:42+01:00 da