di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 26.11.2022.
Sospensione cautelare in attesa di effettuare la visita medica. La procedura.

In attesa di effettuare la visita medica per l’accertamento dell’inidoneità al servizio richiesta presso la Commissione medica di verifica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, oltre che dell’utenza e degli altri membri della comunità educante, dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio a scuola.
Si tratta di una tutela a carattere provvisorio e strumentale introdotta per la prima volta dall’art. 6 del d.P.R. n. 171/2011. Il relativo provvedimento è disposto su autonoma decisione del dirigente al ricorrere di determinate condizioni di legge.
Quando si può sospendere il dipendente
Perché il DS possa procedere in tal senso, è necessario che abbia attivato la procedura per la verifica dell’idoneità psicofisica del dipendente mediante trasmissione al MEF di tutta la documentazione a corredo della richiesta; e inoltre occorre che il dipendente abbia tenuto in servizio condotte che il dirigente valuti come potenziale fonte di pericolo e di danno, oltre che per l’incolumità del dipendente stesso, anche per quella dell’utenza e del personale scolastico.
In tali circostanze il dirigente può disporre con atto motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio sino alla data di effettuazione della visita medica di idoneità e comunque per non più di 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, salvo rinnovo o proroga per esigenze adeguatamente motivate.
L’adozione del provvedimento di sospensione cautelare deve comunque essere preceduta dalla comunicazione al dipendente, il quale, una volta informato delle intenzioni del datore di lavoro, potrà nei successivi 5 giorni, presentare memorie e documenti per opporsi all’adozione del provvedimento cautelare che dovranno essere oggetto di valutazione da parte datore di lavoro.
Retribuzione
Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio va corrisposta un’indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di malattia e il relativo periodo è computato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.
Qualora poi all’esito dell’accertamento presso la commissione medica di verifica, il dipendente sia risultato pienamente idoneo allo svolgimento del servizio andranno corrisposte, le somme decurtate durante il periodo di sospensione cautelare. Diversamente, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, il dirigente previa comunicazione all’interessato nei tempi e nei modi indicati dal Regolamento, risolverà il contratto di lavoro.
La procedura
La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata:
- a richiesta del dipendente;
- d’ufficio, da parte del datore di lavoro.
Nel primo caso, il dipendente confermato in ruolo può, in qualsiasi momento, presentare al dirigente scolastico apposita istanza corredata da idonea documentazione medica che sarà trasmessa, celermente, all’organo deputato alla verifica.
Nel secondo caso, ci sono dei casi in cui l’amministrazione, nella persona del dirigente della sede di titolarità, ha l’obbligo di attivare la procedura finalizzata all’accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti due ipotesi:
- superamento del periodo di comporto di cui all’art. 17 del CCNL del 2007: il dirigente, nell’imminenza del raggiungimento del periodo di comporto, avvisa il dipendente che, nel persistere dello stato di malattia, si concluderà il primo periodo di conservazione del posto e che pertanto verrà avviato a visita presso la commissione medica preposta alla verifica dell’idoneità;
. - il dirigente, sulla base di evidenze riscontrate nel caso concreto, valuta nel comportamento del dipendente la presenza di disturbi psichici gravi ovvero di condizioni fisiche tali da far presumere l’esistenza di una potenziale inidoneità (psichica o fisica) al servizio svolto.
Come è evidente, nella prima ipotesi l’attivazione del dirigente è legata a ragioni oggettive oltre che ad un preciso momento temporale (quello relativo al superamento del periodo di comporto), mentre nel secondo caso l’avvio della procedura di accertamento presuppone una valutazione del dirigente avente ad oggetto il comportamento tenuto dal dipendente durante l’orario di servizio.
In entrambi i casi è comunque necessario che il dipendente sia stato confermato in ruolo.
Invio della richiesta di accertamento
La richiesta di accertamento deve essere indirizzata alla Commissione medica di verifica (CMV) presso il Ministero delle Economie e delle Finanze, di norma incardinata a livello delle Ragionerie dello Stato competenti per territorio.
Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione dalla quale si evincano le assenze per malattia che abbiano portato al superamento del periodo di comporto ovvero i fatti integrati da comportamenti del dipendente che il dirigente abbia valutato come possibili conseguenze di patologie esistenti a livello psichico o fisico. La relazione dovrà limitarsi alla narrazione dei fatti, evitando ogni ipotesi diagnostica, di stretta competenza medica, e potrà, se del caso, essere corredata da documentazione sanitaria eventualmente agli atti della scuola.
Della richiesta di visita deve essere data immediata e contestuale comunicazione al dipendente, il quale, pur non avendo possibilità di opporvisi, ha però il diritto di individuare e incaricare un sanitario di propria fiducia dal quale farsi assistere fino alla conclusione della procedura.
Le comunicazioni alla Ragioneria territorialmente competente vanno effettuate dal dirigente per via telematica.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una recente circolare dell’USR Piemonte.
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