Sinergie di scuola, 31.1.2020
– Con nota 1395 del 28/01/2020 l’Usr per il Veneto ha fornito importanti precisazioni in merito all’insegnamento della religione cattolica.
Esercizio della facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica
La circolare MIUR prot. 22994 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2021” al punto 10 recita:
“La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.”
Esclusione dagli scrutini
In relazione all’esclusione, in sede di scrutinio intermedio e finale in alcune scuole secondarie di II grado, del docente di IRC dal concorrere alla determinazione del credito scolastico, in vista dei prossimi adempimenti valutativi e degli esami di Stato, l’Usr richiama l’Ordinanza Ministeriale n. 205/2019 recante “Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/19”, che all’art. 8, comma 8, ha precisato che:
“I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della fascia, del credito scolastico agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia di credito, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica”.
Formazione delle classi
Riguardo all’organizzazione dell’insegnamento IRC l’Usr richiama la C.M. telegrafica n.253 del 13.08.1987, per le quali l’esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi, dovendosi preservare l’unità della classe di appartenenza di ciascun alunno.
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