Istruzione domiciliare: cosa cambia con le nuove norme?

Tina Naccarato, Disabili.com, 14.6.2018

– Un articolo del decreto legislativo 66/17 consente di attivare istruzione domiciliare anche senza ricovero pregresso

Nei mesi scorsi ci siamo occupati di una recente sentenza del Tribunale di Roma secondo cui il docente di sostegno deve recarsi a casa dell’alunno con disabilità grave per garantire le ore di sostegno per tutto il periodo indicato nel PEI.

La sentenza ha riguardato un bimbo con una malattia rara e con disabilità grave, i cui genitori richiedevano la possibilità che i docenti di sostegno svolgessero il loro lavoro presso l’abitazione del bambino, anche con collegamenti tramite web cam per seguire le lezioni della classe. La sentenza stabilisce di fatto un principio giuridico che assume, per la sua portata, una valenza nazionale e che di fatto rende illegittime le circolari del MIUR che tendono a restringere il diritto degli alunni che hanno bisogno della domiciliarità.

In effetti la particolare condizione degli alunni con patologie importanti che impediscono la regolare frequenza della scuola era in passato non ben definita e l’istruzione domiciliare era in realtà prevista per gli alunni già ospedalizzati che fossero nella necessità di restare a casa per un periodo post ospedaliero di almeno trenta giorni, come indicato in un apposito vademecum, che evidenziava anche la procedura burocratica necessaria per attivare il servizio e in altra normativa. Ti tale argomento ci siamo già occupati in passato.

Le novità introdotte dal D. Lgs . n. 66/17 prevedono, nello specifico dell’art. 16, co 1, interessanti cambiamenti anche in merito all’attivazione dell’istruzione domiciliare. In tale comma possiamo leggere infatti che le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.

Nella norma, cioè, scompare il riferimento alla precedente ospedalizzazione. Ciò può avere importanti ricadute sul diritto allo studio degli alunni, con disabilità o meno, che siano affetti da patologie gravi per le quali si renda necessario un lungo periodo di permanenza a casa. Non è più richiesto, in base a quanto si legge nella norma, che tali alunni abbiano necessità di restare a casa a seguito di un periodo ospedaliero, ma è sufficiente che la condizione che vivono lo renda necessario.

Nel decreto si parla di non meglio specificate azioni per garantire loro il diritto all’istruzione, individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con gli uffici scolastici, gli enti locali e le ASL. Al momento non abbiamo notizie in merito alle modalità di concretizzazione di tali azioni. E però sono previste. Ci auguriamo pertanto che in un prossimo futuro esse possano essere meglio definite, con indicazioni ministeriali, anche interne alle linee guida sul decreto di riferimento che sono in via di definizione.

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Istruzione domiciliare: cosa cambia con le nuove norme? ultima modifica: 2018-06-15T08:18:52+02:00 da
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