Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.1.2025.
È un “diritto e un dovere per il personale scolastico, da svolgersi in orario di servizio nel perimetro della programmazione annuale deliberata nel Piano annuale delle attività. Può essere retribuita se supera le 40 + 40 ore di attività funzionali o usufruite mediante appositi permessi. Prevede il rimborso delle spese di viaggio, qualora i corsi si svolgano fuori sede.
La Legge 107 del 2015 definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo «obbligatoria, permanente e strutturale» (comma 124). L’art. 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, al comma 4 chiarisce che la formazione è un “diritto e un dovere per il personale scolastico” e individua le modalità della sua erogazione. Nel perimetro della programmazione annuale deliberata in sede di collegio docenti il personale docente partecipa alle attività formative organizzate dall’Amministrazione (centrale o periferica) e dalle istituzioni scolastiche, “di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell’orario di insegnamento” (comma 5). Il principio è rinforzato dal successivo comma 7 che precisa che questo tipo di attività si realizzano in orario non coincidete con le ore di insegnamento di cui al successivo art. 43.
Pertanto gli insegnanti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti anche se la formazione deve essere svolta in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento.
La firma dell’accordo tra il Ministero e le organizzazioni sindacali (ma non sottoscritto dalla Gilda degli insegnanti) relativo al nuovo CCNI sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2024/2025 ha attribuito alle scuole una somma pari a 30 milioni di euro da destinare alla formazione del personale scolastico. Tale somma va a potenziare il FIS per retribuire (anche a forfait…) le ore aggiuntive di formazione, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021.
La formazione deve essere pagata?
Il comma 7 dell’art. 36 del CCNL 2019/2021, ribadisce che le ore da dedicare alle attività funzionali all’insegnamento ammontano a 40+40 da destinare, ai sensi dell’art. 44 del CCNL, prioritariamente alle attività collegiali (collegi docenti, consigli di istituto, GLO, consigli di classe, di interclasse e intersezione) e solo in via subordinata alla formazione.
Di conseguenza è pacifico che la formazione deve essere retribuita se si colloca in orario eccedente le 40+40 ore previste dall’art. 44.
A riguardo è necessario fare riferimento a quanto previsto dalla tabella E1.6 del CCNL, laddove si specifica che il compenso lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, che non abbiano carattere di insegnamento, è pari a €19,25 all’ora.
I docenti hanno, pertanto diritto al pagamento di tali ore solo nel caso in cui abbiano utilizzato tutte le ore per attività collegiali. Tali compensi sono a carico del Fondo MOF che, come anticipato, è stato integrato di ulteriori 30 milioni di euro destinati allo scopo. La ripartizione di tali risorse è oggetto anche di informazione alle RSU (art. 30 CCNL).
A titolo esemplificativo, è possibile citare quanto previsto dal DM 113/2024 in tema di formazione continua, ai sensi dell’art. 16 ter del D. lgs. 59/2017.
In alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, ai docenti è riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all’art. 36, comma 8, del CCNL scuola.
Quali sono i permessi utili alla formazione
L’art. 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 individua due tipologie diverse di formazione in base alla qualifica del soggetto formatore. Tale distinzione ha riflessi anche sulla disciplina dei permessi.
Infatti, ai sensi del comma 5 dell’art. 36, qualora le attività formative siano erogate dall’Amministrazione o da altra istituzione scolastica, il docente “che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti” e avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, qualora i corsi si svolgano fuori sede.
In base al successivo comma 8, invece, il personale docente, a tempo indeterminato o determinato, che partecipa ad altre tipologie di attività formative può usufruire di 5 giorni di permesso retribuito, durante l’anno scolastico. Durante questi giorni, i docenti sono esonerati dal servizio e il loro posto viene coperto secondo la normativa vigente relativa alle supplenze brevi. I 5 giorni di permesso possono essere utilizzati anche da chi partecipa ai corsi di formazione in qualità di formatore, esperto o animatore.
I permessi destinati alla formazione del personale docente non possono essere frazionati in ore, ma devono essere utilizzati esclusivamente in giornate intere.
Quando un docente usufruisce del permesso previsto dal comma 8 per la formazione o l’aggiornamento, l’assenza copre l’intera giornata lavorativa, inclusi eventuali impegni pomeridiani come attività funzionali all’insegnamento o alla programmazione. Ad esempio, se un docente partecipa a un corso di formazione che si svolge solo di mattina, non è comunque tenuto a recarsi a scuola nel pomeriggio, anche se erano previste altre attività, poiché il permesso è da considerarsi riferito all’intera giornata lavorativa.
I termini di preavviso e le modalità di fruizione dei permessi devono essere concordati tra il dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali in sede di contrattazione d’istituto (art. 36 comma 14 CCNL).
La carta docente
Le linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’utilizzo della carta docente indicano che tale somma possa essere utilizzata per varie attività, con un’attenzione particolare alla formazione professionale. In particolare, in merito alle attività di natura formativa, il bonus può essere impiegato anche per:
- Iscrizione a corsi di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, organizzati da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- Iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, legati al profilo professionale, così come per corsi post lauream o master universitari attinenti al profilo del docente;
- Partecipazione a iniziative coerenti con le attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola e nel Piano Nazionale di Formazione, come indicato dall’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, nota come “Buona Scuola”.
Criteri di fruizione dei 5 giorni di permesso per formazione
L’art. 36 del CCNL 2019/21 specifica “14. A livello di singola istituzione scolastica i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b3).”
Pertanto è nel Contratto Integrativo di Istituto che vengono stabilite le specifiche “regole” con le quali contemperare il diritto sancito dal Contratto.
Da questo punto di vista le soluzioni sono molteplici. Alcuni contratti danno priorità al personale con contratto a tempo indeterminato, in altri si struttura un principio di rotazione, in altre ancora si stabilisce un numero massimo di richieste evase per ogni evento di formazione.
Ci sono infatti delle iniziative che coinvolgono e interessano un elevato numero di docenti nella stessa giornata, ma nello stesso tempo non può venir meno l’erogazione della didattica, pertanto bisogna trovare degli equilibri che permettano di contemperare le esigenze.
Consigliamo pertanto di consultare il Contratto Integrativo di Istituto che, per ogni singola istituzione scolastica, fornirà l’ambito entro il quale il diritto alla formazione viene riconosciuto con esonero dall’orario di servizio.
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La formazione degli insegnanti ultima modifica: 2025-01-05T05:23:23+01:00 da