di Gianfranco Scialpi, Scuola in Forma, 22.1.2020
– La responsabilità civile dell’esperto esterno nelle scuole si fonda sul concetto di precettore, acquisito dall’art. 2048 del c.c., sul quale si basano alcune sentenze della magistratura.
La responsabilità civile dell’esperto esterno, la situazione
La responsabilità civile (Culpa in vigilando) dell’esperto esterno nelle scuole, non sempre risulta evidente nei Regolamenti che disciplinano gli incarichi a questi soggetti diversi dagli insegnanti curricolari. Gli esperti esterni si fanno carico di progetti in orario curricolari e generalmente sono docenti di musica, educazione motoria, di teatro… Ora in base “ al contratto d’opera, possono svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti…”.
L’esperto esterno è un precettore come l’insegnante
La situazione ha un fondamento giuridico? La risposta è negativa.
Iniziamo dall’art. 2048 c.c. che al comma 2 e 3 recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza… e sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”
Chi sono i precettori? Qualsiasi docente che impartisce un insegnamento di natura teorica o pratica. E questo indipendentemente dall’ordine e il grado di scuola e dalla sua natura privata o pubblica (Staderini, La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, 1981). La condizione temporale però risulta determinante: la sua presenza deve risultare continuativa, anche se limitata ad alcune ore della giornata o della settimana.
La definizione giuridica ha permesso l’inserimento di più soggetti, configurati, insieme ai docenti, come precettori. Mi riferisco, ad esempio, agli educatori presso patronati scolastici (Cass. civ., 10.02.81 n°826), agli istruttori sportivi (atletica, nuoto, gioco dell’hockey…), ai maestri di sci (Trib. Vercelli 11.11.1996) e agli animatori di miniclub (Cass. pen., 27.11.2012).
Due sentenze confermano il quadro teorico
Fin qui la definizione teorica e la condizione che ruotano intorno al concetto di precettore.
Due importanti sentenze confermano il suddetto quadro. Mi riferisco ai pronunciamenti della Corte di Cassazione. Il primo è del 7 giugno 1977 n. 2342, il secondo del 18 luglio 2003, n. 11241.
Entrambe ribadiscono la citata definizione di precettore. Per esigenze di sintesi, mi soffermo sulla seconda che tratta la posizione di un soggetto rappresentante il CONI, intervenuto nel giorno della premiazione delle gare. La Corte ha sollevato quest’ultimo da ogni responsabilità (alunno ferito da un sasso lanciato da un compagno) perché la sua presenza non era assimilabile a un’attività continuativa limitata ad alcune ore della giornata o della settimana. In altri termini, la sua presenza non era assimilabile al concetto di precettore.
La corresponsabilità civile tra l’insegnante curricolare e il precettore
Difficile comprendere quindi la posizione di molti istituti scolastici che attribuiscono al solo insegnante curricolare la responsabilità civile sulla vigilanza. Durante lo svolgimento del progetto, la presenza del docente ha il suo fondamento negli obblighi di servizio (18-25 ore settimanali) e di esigenze di supporto didattico che in molti casi assume le caratteristiche di integrazione. Sicuramente, egli è responsabile degli allievi affidati, ma in quel momento tale dovere è condiviso con un altro soggetto, considerato dalla giurisprudenza un precettore.
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