di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 28.11.2023.
L’eventualità che un docente assente rientri in anticipo rispetto al previsto non è del tutto remota; infatti, può capitare che un insegnante in congedo biennale per assistenza disabile grave rientri per il decesso dell’assistito, oppure nel caso di rientro anticipato da aspettativa perché la motivazione per cui se ne usufruisce non esiste più. In questi casi molti dirigenti tendono a credere che il supplente vada licenziato in tronco, tramite l’istituto della revoca, anche se è titolare di un contratto ancora in vigore fino alla scadenza individuata in fase di stipula. In soccorso a questa fattispecie è arrivata l’ARAN (Agenza per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), che tramite l’Orientamento n. 110 si è espressa in merito all’ipotesi di rientro anticipato del titolare (docente o personale ATA) e della conseguente possibile risoluzione del contratto del supplente. Di seguito viene riportato tale orientamento:
In caso di rientro anticipato del titolare, il contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione del docente o del personale ATA si risolve automaticamente?
In merito si osserva che da un lato che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 è stato superato dalle previsioni contenute nel CCNL comparto scuola del 29/11/2007, dall’altro tale ultimo contratto agli artt. 25 e 44 ha disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare, è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “ individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.
Pertanto, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di supplenza ma richiede l’indicazione delle cause che comportano detta risoluzione.
Si comprende bene come l’ARAN sostenga, giustamente, che il supplente non debba subire la revoca del contratto in caso di rientro anticipato del titolare, tale opzione si può solo verificare se le eventuali cause siano indicate nel contratto.
Inoltre, al contratto si deve applicare il Codice civile, che all’art.1321, definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Il comma 1 dell’articolo 1322 dice che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge. Riguardo alla risoluzione anticipata del contratto il Codice civile prevede solo cause di impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt. 1463-1464), quindi solo per cause di forza maggiore, tra le quali non rientra certamente il rientro anticipato del titolare.
La circolare MIUR del 28/08/2018, riprendendo alcune novità del CCNL 2016-2018, indica che nel contratto vanno stabilite le date di inizio e di fine della supplenza.
Lo chiarisce la circolare Miur 28/08/2018, che riprende una delle novità introdotte dal CCNL 2016-18, riguardante i contratti a tempo determinato, che devono indicare la data di termine. Infatti, la clausola “fino al rientro del titolare” non è più apponibile e in caso e, quindi, in caso di presenza nel contratto è annullabile, poiché viola il dettato del CCNL nella parte in cui prescrive, per il personale a tempo determinato, la esplicita indicazione della data di inizio e di fine del rapporto di lavoro (cfr art. 25, comma 4, lett. b) e c) del CCNL/2007). Il CCNL Scuola prevede che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto” (art. 25/5 per il personale docente e art. 44/7 per il personale ATA). Quindi, in caso di rientro anticipato del titolare il supplente dovrà rimanere in servizio.
Infine, il titolare che rientra in anticipo deve restare a disposizione, infatti, una sentenza del Tribunale di Campobasso, la n° 277 del 2014, ha giudicato fondata la domanda della supplente che chiedeva l’illegittimità della rescissione del contratto per rientro anticipato del titolare, proprio in virtù dell’orientamento Aran (parere 14/06/2013) e dell’art.25 del CCNL 2006/09 che prevede tra i requisiti del contratto con il personale a tempo determinato l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro. E il giudice del lavoro aggiunge: “Ne poteva incidere sul diritto della ricorrente la situazione di rientro del prof. omissis atteso che lo stesso poteva rientrare in servizio ma solo per essere a disposizione della scuola mentre la ricorrente doveva rimanere in servizio fino alla naturale scadenza del contratto”.
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La supplenza continua in caso di rientro anticipato del titolare? ultima modifica: 2023-11-28T14:16:31+01:00 da