di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola, 21.10.2018
– Ricordando che fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni, approfondiamo tale obbligo di servizio.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell’infortunio – riconducibile ad inosservanza di tale obbligo – può avere anche rilevanza penale.
Si sottolinea inoltre che l’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172). Si ricorda inoltre che tale obbligo si estende dal momento dell’entrata al momento della riconsegna al genitore.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell’infortunio – riconducibile ad inosservanza di tale obbligo – può avere anche rilevanza penale.
Si sottolinea inoltre che l’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172). Si ricorda inoltre che tale obbligo si estende dal momento dell’entrata al momento della riconsegna al genitore.
In considerazione quindi dell’età degli alunni, della contrazione del numero dei Collaboratori scolastici e onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, molte scuole si attengono alle seguenti disposizioni:
- Presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni come previsto dal CCNL; tale obbligo riferito anche ai docenti che prendono servizio dopo la prima ora;
- Non lasciare mai la classe incustodita: prima di allontanarsi chiamare il Collaboratore Scolastico di turno e aspettare che entri in classe;
- Non consentire per nessun motivo (fotocopie, telefonate, informazioni, etc.) agli alunni di raggiungere da soli i diversi punti della scuola;
- vietato far scendere gli alunni per recuperare materiale o altro portato dai genitori;
- le fotocopie vanno programmate in anticipo ed effettuate nelle ore di buco o fuori dell’orario di servizio;
- vietato utilizzare le copresenze per allontanarsi dalla classe al fine di effettuare fotocopie.
.
.
.
.