di Pietro Alessio Palumbo, Il Sole 24 Ore, 8.2.2021.
I provvedimenti disciplinari irrogati agli alunni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei corretti rapporti all’interno della “comunità” scolastica. Tuttavia la mancata convocazione dei rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe che ha proposto una sanzione disciplinare per uno studente “manesco”, ne inficia la regolarità sebbene la condotta dell’allievo presenti indubbi connotati di gravità.
Con la recente sentenza 529/2021 il Tar Campania ha inoltre chiarito che in tali evenienze a nulla vale obiettare da parte della scuola che la componente dei genitori è «mancante» in quanto ancora non sono state svolte le relative elezioni. Per il Tribunale partenopeo nessun dubbio: in tali casi devono ritenersi in carica, in regime di prorogatio, i genitori nominati nel precedente anno scolastico.
Doveri degli studenti e sanzioni disciplinari
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. Allo stesso tempo gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi della scuola. In altri termini gli studenti condividono la responsabilità di rendere “accogliente” l’ambiente scolastico e di averne opportuna cura. Dal che i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano le trasgressioni disciplinari con riferimento al corretto svolgimento di comportamenti e rapporti all’interno della collettività scolastica.
In ogni caso – si badi – le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate alla infrazione disciplinare. In particolare il “temporaneo allontanamento” dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, e per periodi non superiori ai quindici giorni. Tali ultimi provvedimenti sono – sempre – adottati da un organo “collegiale”.
Il “dibattito” a più componenti è indispensabile, se manca la sanzione è nulla
Negli organi collegiali di durata annuale i rappresentanti dei genitori e degli alunni (questi ultimi nelle scuole secondarie di secondo grado ed artistiche) purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono sostituiti) continuano a far parte, fino all’insediamento dei nuovi eletti e devono essere convocati alle riunioni dei consigli stessi.
In altre parole il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente è organo “difettoso” che non può assumere validamente una deliberazione relativa a una sanzione disciplinare a carico di un allievo. E ciò in quanto la mancata partecipazione della componente elettiva dei genitori compromette il necessario “dibattito”, l’imprescindibile dialettica, senz’altro importanti rispetto all’esercizio della delicata funzione disciplinare.
A ben vedere quindi l’irregolare composizione dell’organo collegiale esclude qualsivoglia rilevanza della, pur giusta, appropriata e dovuta “sanzione educativa”.
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L’alunno sospeso torna in classe se è mancato il confronto con i rappresentanti dei genitori ultima modifica: 2021-02-08T06:08:44+01:00 da