L’art. 8 del decreto legge 29 settembre 2023 n. 132 concernente “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali” contiene la proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili.
In particolare, viene prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 la disposizione secondo cui il datore di lavoro, pubblico o privato, per i soggetti in situazioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Il decreto individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme di tutela.
L’art. 8 prevede che il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile sia adibito ad attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa.
L’onere relativo alle sostituzioni del personale è pari a 1.674.243 euro per l’anno 2023. Le risorse sono prelevate dal fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.
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