LdB corregge FIT e permette di ripetere l’anno di prova

di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 24.12.2018

– La ripetitibilità dell’anno di prova FIT è ufficiale grazie alla Legge di Bilancio che corregge in modo sostanziale e definitivo un punto critico del decreto legislativo 59/2017. Ci riferiamo all’articolo 17 che disciplina la fase transitoria: la non ripetibilità dell’anno di prova. Il passaggio che ha reso possibile la modifica in oggetto era costituito da un ordine del giorno al Milleproroghe, accolto dal governo, presentato dall’onorevole Lucia Azzolina del M5S. In esso si chiedeva che fosse possibile ripetere l’anno di prova anche per chi stava facendo o avrebbe fatto il concorso transitorio.

Sin dal suo varo era stato oggetto di feroci critiche da parte dei docenti abilitati in procinto di affrontare il colloquio orale. La nostra testata si era occupata già in passato di questo argomento, evidenziando come la non ripetibilità dell’anno di prova fosse in contrasto con il dettato normativo del Testo Unico e della legge 107.

Modifica del decreto legislativo 59/2017

L’esecutivo giallo verde è intervenuto modificando la norma. Ciononostante, nei diversi gruppi social dedicati al transitorio, circola ancora una distorsione informativa relativa alla materia della ripetibilità dell’anno di prova che è stata revisionata con la Legge di Bilancio. In base a questa interpretazione, chi ha già sostenuto il colloquio ed è stato inserito nelle graduatorie di merito regionali non potrà ripetere l’anno di prova. Nel farlo sì omette la correzione apportata all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e cioè la parte in cui viene aggiunto “salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.

Parità di condizioni

Si tratta di una modifica di non poco conto in quanto, oltre a porsi in armonia con quanto finora disciplinato per il reclutamento dei nuovi insegnanti, sì garantiscono a tutti gli aspiranti le stesse possibilità previste dalla Costituzione. Alla base di questo c’è un semplice ragionamento logico: mantenere un sistema per gli uni (chi ha già fatto il colloquio) e applicarne uno diverso per gli altri (chi attende di fare il colloquio), significherebbe operare una discriminazione tra docenti appartenenti alla stessa categoria.

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FIT ripetibile

Nel testo della legge di bilancio leggiamo quanto segue:

Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso FIT nell’anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.

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LdB corregge FIT e permette di ripetere l’anno di prova ultima modifica: 2018-12-24T18:54:40+01:00 da
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