Le ferie dei docenti a tempo indeterminato

di Armando Bayo, InfoDocenti.it, 18.5.2021.

Gilda Venezia

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile per qualsiasi lavoratore italiano, sancito dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 2209 del Codice civile.

QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO?

L’articolo 13 del CCNL 2006-2009 è quello che regola le ferie del personale docente di ruolo, in particolare:

  • ai docenti di ruolo con più di tre anni di servizio si applica il comma 2, che dispone un numero di ferie pari a 32 giorni lavorativi;
  • ai docenti di ruolo con meno di tre anni di servizio si applica il comma 3, che dispone un numero di ferie pari a 30 giorni lavorativi.

Bisogna puntualizzare che per anni di servizio si intendono anche quelli eventualmente svolti da precario, con almeno 180 giorni. Quindi un docente neoassunto con più di tre anni di preruolo ha diritto a 32 giorni di ferie.

L’articolo 14 del contratto concede pure 4 giorni di riposo dovuti alle festività soppresse, quindi i giorni diventano 36 e 34.

La fruizione dei giorni di ferie deve avvenire nei giorni feriali da lunedì a sabato, indipendentemente se si lavora in scuole aventi la settimana corta o normale.

E PER I DOCENTI CON CONTRATTO PART TIME?

Si devono distinguere due tipologie di part time:

  • in quello orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno;
  • in quello verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Se ad esempio un docente ha un contratto part time verticale su 3 giorni settimanali dovrà conteggiare il numero di ferie come di seguito riportato:

3 : 6 = x : 32       ⇒        x = 16 giorni di ferie

QUALI SONO LE ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI?

Le ferie non si riducono a seguito di:

  • assenze retribuite per intero (congedi di maternità, congedi parentali, permessi retribuiti, permessi legge 104, permessi per lutto o matrimonio);
  • assenze retribuite in modo parziale (congedo parentale retribuito al 30%, malattie retribuite al 90% o al 50%).

Le ferie, invece, si riducono per:

  • le aspettative non retribuite per motivi familiari, di lavoro o di studio;
  • il congedo biennale per assistenza ai sensi della legge 104/92 anche se retribuito.

IN QUALE PERIODO DELL’ANNO È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE?

La fruizione delle ferie del personale scolastico è regolato dall’articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, questa dice che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”. La fruizione delle ferie è, quindi possibile:

  • dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall’istituzione scolastica in base all’autonomia;
  • durante l’anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell’articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
  • durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
  • durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
  • durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
  • tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
  • dal primo luglio al 31 agosto;

LE FERIE POSSONO ESSERE INTERROTTE?

Le ferie del personale della scuola a tempo indeterminato possono essere interrotte, ai sensi dell’articolo 13 comma 13 del CCNL, solo a seguito di malattia superiore ai 3 giorni o che comporti il ricovero ospedaliero. Il docente dovrà subito informare la scuola e seguire la normale prassi di richiesta di assenza per malattia e dovrà indicare un indirizzo per eventuali visite fiscali.

Le ferie possono anche essere interrotte o sospese per gravi esigenze di servizio, che il Dirigente Scolastico dovrà comunicare per iscritto al docente. Nel caso in cui le ferie siano in godimento presso una località lontana dalla scuola, il docente avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, inoltre la scuola dovrà rifondere il docente per il periodo di ferie non goduto.

LE FERIE POSSONO ESSERE RIMANDATE?

Le ferie possono essere rimandate solo “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”, questo recita l’articolo 13 comma 10 del CCNL scuola.

Un docente che non potrà fruire delle ferie in tutto o in parte per malattia, gravi esigenze di servizio o per astensione obbligatoria per maternità, dovrà beneficiarne durante il periodo di sospensione delle attività didattiche o educative dell’anno scolastico successivo, in casi particolari (assenze per patologie gravi) si potranno anche godere oltre tale periodo.

UN DOCENTE PUÒ MONETIZZARE LE FERIE?

La monetizzazione delle ferie per i docenti è un fatto eccezionale che si verifica solo al momento della cessazione del servizio, nei casi in cui il mancato godimento non sia imputabile o riconducibile al docente, come:

  • decesso;
  • malattia;
  • infortunio;
  • risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta.

.

.

.

.

.

Le ferie dei docenti a tempo indeterminato ultima modifica: 2021-05-18T13:14:13+02:00 da

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl